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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'disabilitare' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
  • 1 Art. 5 Memorizzazione temporanea
  • 1 Art. 6 Memorizzazione di informazioni
  • 1 Art. 7 Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

  • CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 1 Art. 20 Sistema interno di gestione dei reclami

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 5

Memorizzazione temporanea

1.   Nella prestazione di un servizio_della_società_dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario_del_servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente o più sicuro il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, a condizione che detto prestatore:

a)

non modifichi le informazioni;

b)

si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c)

si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e)

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 6

Memorizzazione di informazioni

1.   Nella prestazione di un servizio_della_società_dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario_del_servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario_del_servizio, a condizione che detto prestatore:

a)

non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

b)

non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario_del_servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario_del_servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 7

Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 4, 5 e 6 per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 20

Sistema interno di gestione dei reclami

1.   I fornitori di piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma_online all'atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma_online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni_generali:

a)

le decisioni che indicano se rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse o se limitarne la visibilità;

b)

le decisioni che indicano se sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

c)

le decisioni che indicano se sospendere o cessare l'account dei destinatari;

d)

le decisioni che indicano se sospendere, cessare o limitare in altro modo la capacità di monetizzare le informazioni fornite dai destinatari.

2.   Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dal giorno in cui il destinatario_del_servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, o dell'articolo 17.

3.   I fornitori di piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

4.   I fornitori di piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre il fornitore della piattaforma_online a ritenere che la sua decisione di non dare seguito alla segnalazione sia infondata o che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le condizioni_generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica le misure adottate, il fornitore della piattaforma_online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

5.   I fornitori di piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la loro decisione motivata relativa alle informazioni cui si riferisce il reclamo e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21 e le altre possibilità di ricorso a loro disposizione.

6.   I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 5 siano prese con la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.


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