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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'sospendere' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 3 Art. 20 Sistema interno di gestione dei reclami

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 82 Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 20

Sistema interno di gestione dei reclami

1.   I fornitori di piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma_online all'atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma_online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni_generali:

a)

le decisioni che indicano se rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse o se limitarne la visibilità;

b)

le decisioni che indicano se sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

c)

le decisioni che indicano se sospendere o cessare l'account dei destinatari;

d)

le decisioni che indicano se sospendere, cessare o limitare in altro modo la capacità di monetizzare le informazioni fornite dai destinatari.

2.   Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dal giorno in cui il destinatario_del_servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, o dell'articolo 17.

3.   I fornitori di piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

4.   I fornitori di piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre il fornitore della piattaforma_online a ritenere che la sua decisione di non dare seguito alla segnalazione sia infondata o che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le condizioni_generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica le misure adottate, il fornitore della piattaforma_online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

5.   I fornitori di piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la loro decisione motivata relativa alle informazioni cui si riferisce il reclamo e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21 e le altre possibilità di ricorso a loro disposizione.

6.   I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 5 siano prese con la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

Articolo 82

Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

1.   Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dalla presente sezione per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione di agire a norma dell'articolo 51, paragrafo 3.

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

2.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali.

Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

3.   Quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento, tale giudice nazionale non adotta decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione. I giudici nazionali evitano inoltre decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.


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