keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 2 Articolo 2 Definizioni
- 1 Articolo 39 Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
- 1 Articolo 40 Gruppo ad alto livello
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- servizi 23
- regolamento 19
- articolo 17
- gruppo 14
- alto 12
- presente 11
- livello 11
- qualsiasi 10
- piattaforma 9
- servizio 9
- punto 9
- ue / 9
- software 8
- online 8
- base 7
- utenti 7
- nazionali 7
- dati 7
- definito 7
- giurisdizionali 6
- direttiva 6
- impresa 6
- organi 6
- paragrafo 5
- informazioni 5
- reti 5
- relazione 5
- ricerca 5
- applicazione 5
- europei 5
- membri 5
- consente 4
- finali 4
- questione 4
- trasmessa 4
- informazione 4
- contenuti 4
- risultati 4
- attività 4
- competenze 4
- digitali 4
- sensi 4
- tipo 4
- europeo 4
- servizi_di_intermediazione_online 4
- fini 4
- video 4
- norma 4
- motori 3
- procedimenti 3
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
1) | « gatekeeper»: un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3; |
2) | « servizio_di_piattaforma_di_base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:
|
3) | « servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535; |
4) | « settore_digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione; |
5) | « servizi_di_intermediazione_online»: servizi_di_intermediazione_online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150; |
6) | « motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150; |
7) | « servizio_di_social_network_online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni; |
8) | « servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video»: un servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE; |
9) | « servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero»: un servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972; |
10) | « sistema_operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software; |
11) | « browser_web»: un' applicazione_software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser_web autonomi, nonché browser_web integrati o incorporati nel software o simili; |
12) | « assistente_virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici; |
13) | « servizi_di_cloud_computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (24); |
14) | « negozi_di_applicazioni_software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione; |
15) | « applicazione_software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema_operativo; |
16) | « servizio_di_pagamento»: un servizio_di_pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366; |
17) | « servizio_tecnico_che_supporta_servizi_di_pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366; |
18) | « sistema_di_pagamento_per_gli_acquisti_in-app»: un' applicazione_software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un' applicazione_software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti; |
19) | « servizio_di_identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata; |
20) | « utente_finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente_commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base; |
21) | « utente_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività; |
22) | « posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi_di_intermediazione_online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato. |
23) | « risultati_di_ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati; |
24) | « dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; |
25) | « dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
26) | « dati non personali»: dati diversi dai dati personali; |
27) | « impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un' impresa da parte di un'altra impresa; |
28) | « controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un' impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004; |
29) | « interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare; |
30) | « fatturato»: l'importo ricavato da un' impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004; |
31) | « profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679; |
32) | « consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679; |
33) | « organo_giurisdizionale_nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE. |
CAPO II
GATEKEEPER
Articolo 39
Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
1. Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.
4. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.
5. Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.
Articolo 40
Gruppo ad alto livello
1. La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali («gruppo ad alto livello»).
2. Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:
a) | Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, |
b) | Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati, |
c) | Rete europea della concorrenza, |
d) | Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e |
e) | Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. |
3. Le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 dispongono ciascuno dello stesso numero di rappresentanti nel gruppo ad alto livello. Il numero massimo di membri del gruppo ad alto livello non supera i 30 membri.
4. La Commissione assicura i servizi di segretariato del gruppo ad alto livello al fine di agevolarne il lavoro. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che partecipa alle sue riunioni. Il gruppo ad alto livello si riunisce su richiesta della Commissione almeno una volta per anno civile. La Commissione convoca inoltre una riunione del gruppo su richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono per affrontare una questione specifica.
5. Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:
a) | consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o |
b) | consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi. |
6. Il gruppo ad alto livello può, in particolare, individuare e valutare le interazioni attuali e potenziali tra il presente regolamento e le norme settoriali applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 e presentare una relazione annuale alla Commissione in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. Tale relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e quella di altri regolamenti settoriali. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, il gruppo ad alto livello può fornire competenze alla Commissione riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del presente regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi.
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