keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- prescrizione 6
- esecuzione 6
- termine 6
- decisione 4
- il 4
- sanzioni 3
- periodo 2
- forzata 2
- decorrere 2
- modifica 2
- tutto 2
- penalità 2
- ammenda 2
- mora 2
- richiesta 1
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- ogni 1
- fini 1
- compiuto 1
- principio 1
- interruzione 1
- nuovamente 1
- ottenere 1
- sospeso: 1
- consentito 1
- pagamento 1
- sospesa 1
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- articolo 1
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- anni 1
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- norma 1
- articoli 1
- soggetto 1
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- inizia 1
- domanda 1
- giorno 1
- diventa 1
- definitiva 1
- interrotto: 1
- notifica 1
- ammontare 1
Articolo 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o |
b) | da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a) | per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o |
b) | per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo_giurisdizionale_nazionale. |
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