keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 25 Impegni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- impegni 7
- decisione 4
- gatekeeper 4
- interessato 3
- articolo 3
- articoli 2
- obblighi 2
- basava 2
- qualora 2
- vincolanti 2
- rende 2
- esecuzione 2
- procedimenti 2
- dagli 2
- sanciti 2
- atto 2
- osservanza 2
- garantire 2
- pertinenti 2
- verificata 1
- modifica 1
- sostanziale 1
- fatti 1
- pertinente 1
- contravviene 1
- ragioni 1
- assunti 1
- informazioni 1
- inesatte 1
- incomplete 1
- fuorvianti 1
- trasmesse 1
- chiarisce 1
- effettiva 1
- presentati 1
- parti 1
- casi: 1
- ritenga 1
- efficaci 1
- conclude 1
- consultiva 1
- seguenti 1
- dichiarare 1
- corso 1
- norma 1
- offra 1
- assumersi 1
- relativi 1
- servizi 1
- piattaforma 1
Articolo 25
Impegni
1. Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 18 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; |
b) | il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti; |
c) | la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti; |
d) | gli impegni non sono efficaci. |
3. Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.
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