keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 2 Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- prescrizione 12
- esecuzione 12
- termine 12
- decisione 8
- il 8
- sanzioni 6
- periodo 4
- forzata 4
- decorrere 4
- modifica 4
- tutto 4
- penalità 4
- ammenda 4
- mora 4
- richiesta 2
- membro 2
- ogni 2
- fini 2
- compiuto 2
- principio 2
- interruzione 2
- nuovamente 2
- ottenere 2
- sospeso: 2
- consentito 2
- pagamento 2
- sospesa 2
- virtù 2
- corte 2
- giustizia 2
- atto 2
- articolo 2
- intesa 2
- anni 2
- potere 2
- procedere 2
- decisioni 2
- adottate 2
- norma 2
- articoli 2
- soggetto 2
- cinque 2
- inizia 2
- domanda 2
- giorno 2
- diventa 2
- definitiva 2
- interrotto: 2
- notifica 2
- ammontare 2
Articolo 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o |
b) | da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a) | per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o |
b) | per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo_giurisdizionale_nazionale. |
Articolo 33
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o |
b) | da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
a) | per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o |
b) | per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo_giurisdizionale_nazionale. |
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