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2022/1925 IT cercato: 'principio' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 32

Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

1.   I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 30 e 31 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale.

2.   Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

3.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un' impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare:

a)

richieste di informazioni formulate dalla Commissione;

b)

autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari;

c)

l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio. Il termine di prescrizione scade tuttavia al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospeso fino a quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 33

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o

b)

da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.

5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:

a)

per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o

b)

per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo_giurisdizionale_nazionale.


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