keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 34 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- 2 Articolo 49 Esercizio della delega
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 12
- imprese 8
- consiglio 6
- europeo 6
- parlamento 6
- potere 6
- paragrafi 6
- adottare 5
- delega 5
- preliminari 5
- diritto 4
- constatazioni 4
- questione 4
- termine 4
- mesi 4
- gatekeeper 4
- decisione 4
- accesso 4
- stati 3
- associazioni 3
- obiezioni 3
- fascicolo 3
- atti 3
- delegati 3
- divulgazione 3
- delegato 3
- atto 3
- scadenza 3
- periodo 3
- informazioni 2
- data 2
- membri 2
- decisioni 2
- sollevato 2
- competenti 2
- rispetto 2
- autorità 2
- vigore 2
- estende 2
- procedura 2
- la 2
- presente 2
- ascoltati 2
- tardi 2
- prima 2
- il 2
- basa 2
- conferito 2
- specificata 2
- paragrafo 2
Articolo 34
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all' impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:
a) | alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e |
b) | alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). |
2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle constatazioni preliminari, comprese le questioni su cui la Commissione ha sollevato obiezioni, in merito alle quali i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di esprimersi.
4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. In caso di disaccordo tra le parti, la Commissione può adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
Articolo 49
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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