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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: 'monitoraggio' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore_digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore_digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore_digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI monitoraggio

Articolo 26

monitoraggio degli obblighi e delle misure

1.   La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 8, 18, 24, 25 e 29. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare l'imposizione dell'obbligo per il gatekeeper di conservare tutti i documenti ritenuti pertinenti per valutare l'attuazione e il rispetto di tali obblighi e decisioni.

2.   I provvedimenti adottati a norma del paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di funzionari designati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, che assistano la Commissione ai fini del monitoraggio di obblighi e misure e le forniscano consulenze o conoscenze specifiche.

Articolo 28

Funzione di controllo della conformità

1.   I gatekeeper introducono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità.

2.   Il gatekeeper garantisce che la funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 1 disponga di autorità, statura e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del gatekeeper per monitorare la conformità del gatekeeper al presente regolamento.

3.   L'organo di gestione del gatekeeper garantisce che i responsabili della conformità nominati a norma del paragrafo 1 siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 5.

L'organo di gestione del gatekeeper garantisce altresì che detto capo della funzione di controllo della conformità sia un alto dirigente indipendente con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità.

4.   Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del gatekeeper e può sollevare preoccupazioni e segnalare a tale organo i rischi di non conformità al presente regolamento, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non è rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del gatekeeper.

5.   I responsabili del controllo della conformità nominati dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 hanno i seguenti compiti:

a)

organizzare, controllare e supervisionare le misure e le attività dei gatekeeper che mirano a garantire il rispetto del presente regolamento;

b)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del gatekeeper in merito al rispetto del presente regolamento;

c)

se del caso, controllare il rispetto degli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 25, fatta salva la possibilità per la Commissione di nominare esperti esterni indipendenti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

d)

collaborare con la Commissione ai fini del presente regolamento.

6.   I gatekeeper comunicano alla Commissione il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità.

7.   L'organo di gestione del gatekeeper definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di governance del gatekeeper che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, compresa la ripartizione delle responsabilità nell'organizzazione del gatekeeper e la prevenzione dei conflitti di interesse.

8.   L'organismo di gestione approva e rivede periodicamente, almeno una volta l'anno, le strategie e le politiche per la realizzazione, la gestione e il controllo della conformità al presente regolamento.

9.   L'organo di gestione dedica tempo sufficiente alla gestione e al monitoraggio della conformità al presente regolamento. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione e all'applicazione del presente regolamento e garantisce che risorse adeguate siano assegnate a tal fine.

Articolo 35

Relazione annuale

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 include:

a)

una sintesi delle attività della Commissione, comprese le eventuali misure o decisioni adottate e le indagini di mercato in corso in relazione al presente regolamento;

b)

i risultati del monitoraggio dell'attuazione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi derivanti dal presente regolamento;

c)

una valutazione della descrizione sottoposta a audit di cui all'articolo 15;

d)

una panoramica della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione al presente regolamento;

e)

una panoramica delle attività e dei compiti svolti dal gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale, comprese le modalità di attuazione delle sue raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

3.   La Commissione pubblica la relazione sul suo sito web.


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