keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 11 Relazioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 3
- sintesi 3
- riservata 3
- relazione 3
- gatekeeper 3
- paragrafo 2
- trasmette 2
- entro 2
- disponibile 1
- sito 1
- termine 1
- link 1
- rende 1
- annuale 1
- almeno 1
- cadenza 1
- aggiorna 1
- accedere 1
- pubblica 1
- garantire 1
- articoli 1
- obblighi 1
- osservanza 1
- relazioni 1
- attuato 1
- misure 1
- trasparente 1
- dettagliato 1
- modo 1
- descrive 1
- conformemente 1
- norma 1
- designazione 1
- mesi 1
- detta 1
Articolo 11
Relazioni
1. Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione.
Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.
La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
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