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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: 'formulazione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    CAPO II
    GATEKEEPER

    CAPO III
    PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

    CAPO IV
    INDAGINE DI MERCATO

    CAPO V
    POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 1 Articolo 50 Procedura di comitato


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Articolo 50

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato consultivo per i mercati digitali»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   La Commissione comunica il parere del comitato al destinatario di una decisione individuale unitamente a detta decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione individuale, nel rispetto dell'interesse legittimo alla tutela del segreto d'ufficio.


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