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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT cercato: 'coerente' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 37

Cooperazione con le autorità nazionali

1.   La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

2.   La Commissione può consultare le autorità nazionali, ove opportuno, su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 39

Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali

1.   Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.

3.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.

4.   Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.

5.   Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.

Articolo 40

Gruppo ad alto livello

1.   La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali («gruppo ad alto livello»).

2.   Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:

a)

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche,

b)

Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati,

c)

Rete europea della concorrenza,

d)

Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e

e)

Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

3.   Le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 dispongono ciascuno dello stesso numero di rappresentanti nel gruppo ad alto livello. Il numero massimo di membri del gruppo ad alto livello non supera i 30 membri.

4.   La Commissione assicura i servizi di segretariato del gruppo ad alto livello al fine di agevolarne il lavoro. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che partecipa alle sue riunioni. Il gruppo ad alto livello si riunisce su richiesta della Commissione almeno una volta per anno civile. La Commissione convoca inoltre una riunione del gruppo su richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono per affrontare una questione specifica.

5.   Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:

a)

consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o

b)

consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi.

6.   Il gruppo ad alto livello può, in particolare, individuare e valutare le interazioni attuali e potenziali tra il presente regolamento e le norme settoriali applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 e presentare una relazione annuale alla Commissione in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. Tale relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e quella di altri regolamenti settoriali. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   Nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, il gruppo ad alto livello può fornire competenze alla Commissione riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del presente regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi.


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