(5) Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni.
Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale.
Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi.
Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione_di_testo_e_di_dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale.
Le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione dovrebbero continuare ad applicarsi, anche per quanto riguarda l' estrazione_di_testo_e_di_dati e le attività nel settore dell'istruzione e della conservazione, a condizione che non restringano l'ambito d'applicazione delle eccezioni o limitazioni obbligatorie previste dalla presente direttiva, cui gli Stati membri devono dare attuazione nel diritto nazionale.
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE dovrebbero, pertanto, essere modificate.
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(15) In alcuni casi, ad esempio per la successiva verifica dei risultati della ricerca scientifica, può accadere che gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale abbiano necessità di conservare le copie realizzate in virtù dell'eccezione a fini di estrazione_di_testo_e_di_dati.
In tali casi le copie dovrebbero essere memorizzate in un ambiente sicuro. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale, previa discussione con i pertinenti portatori di interessi, ulteriori modalità specifiche per la conservazione delle copie, tra cui la possibilità di designare organismi di fiducia preposti allo scopo. Per non limitare indebitamente l'applicazione dell'eccezione, tali modalità dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per conservare le copie in modo sicuro e prevenire utilizzi non autorizzati.
Gli utilizzi per scopi di ricerca scientifica diversi dall' estrazione_di_testo_e_di_dati, come le valutazioni scientifiche inter pares e la ricerca comune, dovrebbero continuare a rientrare, ove applicabile nelle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.
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(25) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future.
Un atto di conservazione di un'opera o altri materiali presente nella raccolta di un istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale potrebbe richiedere una riproduzione e, di conseguenza, rendere necessaria l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti.
Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale contenuto in tali raccolte, ma creano nel contempo nuove sfide.
Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi da parte dei suddetti istituti.
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(26) L'esistenza di diversi approcci negli Stati membri riguardo agli atti di riproduzione a fini di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera, la condivisione dei mezzi di conservazione e la creazione di reti transfrontaliere per la conservazione di tale patrimonio nel mercato interno da parte dei suddetti istituti, e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.
Ciò può avere un impatto negativo sulla conservazione del patrimonio culturale.
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(27) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari o per assicurare tali opere o altri materiali.
Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altri materiali e nella misura necessaria a fini di conservazione.
Gli atti di riproduzione compiuti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale a fini diversi dalla conservazione delle opere o altri materiali presenti nelle loro collezioni permanenti dovrebbero continuare a essere soggetti all'autorizzazione dei titolari dei diritti, a meno che non siano consentiti da altre eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione.
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(28) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale non dispongono necessariamente dei mezzi tecnici o della competenza per procedere direttamente agli atti necessari per la conservazione delle loro collezioni, in particolare nell'ambiente digitale, ed è pertanto possibile che, a tale scopo, ricorrano all'assistenza di altri istituti culturali e di terzi.
Nel quadro dell'eccezione a fini di conservazione di cui alla presente direttiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere autorizzati ad affidarsi a terzi che agiscono per loro conto e sotto la loro responsabilità, inclusi terzi basati in altri Stati membri, per la realizzazione delle copie.
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