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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT

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2019/0790 IT cercato: 'regole' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index regole:

    TITOLO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    TITOLO II
    MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

    TITOLO III
    MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

    CAPO 1
    Opere fuori commercio e altri materiali

    CAPO 2
    Misure per agevolare la concessione di licenze collettive

    CAPO 3
    Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

    CAPO 4
    Opere delle arti visive di dominio pubblico

    TITOLO IV
    MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

    CAPO 1
    Diritti sulle pubblicazioni

    CAPO 2
    Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

    CAPO 3
    Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
  • 2 Articoli 19 Obbligo di trasparenza

  • TITOLO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articoli 19

Obbligo di trasparenza

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i diritti di cui al paragrafo 1 siano stati successivamente concessi in licenza, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti ricevano, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 1.

Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull'identità di tali sublicenziatari.

Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di sublicenza a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore o artista (interprete o esecutore).

3.   L'obbligo stabilito al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo di cui al paragrafo 1 diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.

4.   Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione, fatto salvo il caso in cui l'autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare delle informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e chieda le informazioni a tal fine.

5.   Gli Stati membri possono disporre che, per gli accordi soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, siano applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Qualora sia applicabile l'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.

(2)  GU C 207 del 30.6.2017, pag. 80.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(4)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(5)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(7)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(8)  Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(9)  Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

(10)  Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

(11)  Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).

(12)  Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

(13)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(15)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(18)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(19)  Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).

(20)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).


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