(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come « estrazione_di_testo_e_di_dati».
L' estrazione_di_testo_e_di_dati permette l'elaborazione di un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È tuttavia ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione_di_testo_e_di_dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, sostenere l'innovazione.
A beneficiare di dette tecnologie sono le università e altri organismi di ricerca, nonché gli istituti di tutela del patrimonio culturale, poiché potrebbero svolgere ricerca nel contesto della loro attività principale.
Nell'Unione, tuttavia, tali organismi e istituti si trovano di fronte a incertezza giuridica quanto alla misura in cui possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l' estrazione_di_testo_e_di_dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l'estrazione di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione_di_testo_e_di_dati.
Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti.
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(10) Il diritto dell'Unione prevede talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione_di_testo_e_di_dati.
Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica.
Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze potrebbero escludere l' estrazione_di_testo_e_di_dati.
Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all' estrazione_di_testo_e_di_dati.
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(12) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. L'espressione «ricerca scientifica» ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere sia le scienze naturali che le scienze umane.
Vista la varietà dei soggetti in causa è importante che vi sia un'interpretazione unanime del concetto di organismi di ricerca.
Vi dovrebbero ad esempio rientrare, oltre alle università o agli altri istituti di istruzione superiore e alle loro biblioteche, anche entità come gli istituti di ricerca e gli ospedali che svolgono attività di ricerca.
In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, in tutti gli Stati membri gli organismi di ricerca hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità potrebbe tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici.
Viceversa, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali abbiano, per ragioni strutturali quali la loro veste di azionisti o soci, un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.
- = -
(16) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altri materiali, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure quando vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità dei loro sistemi o delle loro banche dati possano venir compromesse.
Tali misure potrebbero ad esempio essere utilizzate per garantire che solo le persone che hanno legalmente accesso ai propri dati possano accedervi, segnatamente mediante la convalida dell'indirizzo IP o l'autenticazione di utente.
Siffatte misure dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema né dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.
- = -
(18) Oltre a essere rilevanti nel contesto della ricerca scientifica, le tecniche di estrazione_di_testo_e_di_dati sono ampiamente utilizzate da soggetti sia pubblici che privati per analizzare grandi quantità di dati in diversi settori della vita e per vari scopi, tra cui i servizi della pubblica amministrazione, decisioni commerciali complesse e lo sviluppo di nuove applicazioni o tecnologie.
I titolari dei diritti dovrebbero mantenere la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere o altri materiali esulanti dall'ambito di applicazione dell'eccezione obbligatoria prevista dalla presente direttiva relativa all' estrazione_di_testo_e_di_dati a fini di ricerca scientifica e delle eccezioni e limitazioni vigenti di cui alla direttiva 2001/29/CE.
Allo stesso tempo, occorre tener conto del fatto che gli utilizzatori, nell' estrazione_di_testo_e_di_dati, potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza giuridica quanto alla possibilità di effettuare o meno, su opere o altri materiali cui hanno avuto legalmente accesso, riproduzioni ed estrazioni finalizzate all' estrazione_di_testo_e_di_dati, in particolare quando le riproduzioni o estrazioni effettuate ai fini del procedimento tecnico potrebbero non soddisfare tutte le condizioni previste dall'attuale eccezione per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.
Per accrescere in tali casi la certezza del diritto, e per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, è opportuno che la presente direttiva disponga, a determinate condizioni, un'eccezione o una limitazione per le riproduzioni e le estrazioni di opere o altri materiali, a scopo di estrazione_di_testo_e_di_dati, e consenta di conservare le copie realizzate per il tempo necessario ai fini dell' estrazione_di_testo_e_di_dati.
- = -
(19) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e a distanza.
L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione potrebbe ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza.
Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altri materiali in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.
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(23) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione o della limitazione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altri materiali.
In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione.
Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri.
Gli Stati membri dovrebbero ad esempio mantenere la facoltà di disporre che l'utilizzo di opere o altri materiali rispetti i diritti morali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).
Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale.
Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno usi identici a quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione o della limitazione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove le licenze coprano solo in parte gli utilizzi consentiti nell'ambito dell'eccezione o della limitazione, tutti gli altri utilizzi continuino a essere subordinati all'eccezione o alla limitazione.
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(25) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future.
Un atto di conservazione di un'opera o altri materiali presente nella raccolta di un istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale potrebbe richiedere una riproduzione e, di conseguenza, rendere necessaria l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti.
Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale contenuto in tali raccolte, ma creano nel contempo nuove sfide.
Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi da parte dei suddetti istituti.
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(32) Le disposizioni sulle licenze collettive di opere o altri materiali fuori commercio introdotte dalla presente direttiva potrebbero non costituire una soluzione per tutti i casi in cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale incontrano difficoltà nell'ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei titolari dei diritti per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio, ad esempio ove non esistano prassi di gestione collettiva dei diritti per un dato tipo di opera o altri materiali, o ove il pertinente organismo di gestione collettiva non sia sufficientemente rappresentativo per la categoria di titolari e di diritti in questione.
In questi particolari casi, è opportuno che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano rendere disponibili online in tutti gli Stati membri, in virtù di un'eccezione o una limitazione armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi, le opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte. È importante che gli utilizzi in virtù di detta eccezione o limitazione abbiano luogo solo a condizione che siano rispettate determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.
La mancanza di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come una mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.
- = -
(37) Considerando la varietà delle opere e altri materiali presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d'arte uniche, incluso ove non siano mai state disponibili in commercio. Le opere che non sono mai state in commercio possono comprendere manifesti, volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali, ma anche opere o altri materiali mai pubblicati, senza pregiudizio degli altri vincoli giuridici applicabili, come le disposizioni nazionali in materia di diritti morali.
Quando un'opera o altri materiali è disponibile in una delle sue diverse versioni, quali edizioni successive di opere letterarie e tagli alternativi di opere cinematografiche, o in una delle sue diverse manifestazioni, quali il formato digitale e il formato stampato di una stessa opera, tale opera o altri materiali non dovrebbero essere considerati fuori commercio. Viceversa, la disponibilità commerciale di adattamenti, tra cui altre versioni linguistiche o adattamenti audiovisivi di un'opera letteraria, non dovrebbe precludere la possibilità di ritenere fuori commercio un'opera o altri materiali in una data lingua.
Per tener conto delle specificità dei diversi tipi di opere e altri materiali relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze, ad esempio stabilendo un periodo di tempo che deve essere trascorso dalla prima disponibilità commerciale dell'opera o altri materiali. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva quando si stabiliscono tali disposizioni e procedure.
- = -
(38) Nel determinare se un'opera o altri materiali siano fuori commercio, dovrebbe essere richiesto uno sforzo ragionevole per valutare la loro disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali, tenuto conto delle caratteristiche di quell'opera o altri materiali o di quell'insieme di opere o altri materiali particolare.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare l'attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda tale sforzo ragionevole.
Lo sforzo ragionevole non dovrebbe essere ripetuto nel tempo, ma dovrebbe tener conto anche di eventuali dati facilmente accessibili circa la futura disponibilità delle opere o di altri materiali nei canali commerciali abituali.
Dovrebbe essere richiesta una valutazione puntuale di ciascuna opera solo ove tale modo di procedere sia ritenuto ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti, della probabile disponibilità a fini commerciali e del costo previsto della transazione.
La verifica della disponibilità di un'opera o altri materiali dovrebbe normalmente avere luogo nello Stato membro in cui è stabilito l' istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale, a meno che non si consideri ragionevole una verifica transfrontaliera, ad esempio in presenza di informazioni facilmente accessibili quanto al fatto che un'opera letteraria è stata pubblicata per la prima volta in una determinata versione linguistica in un altro Stato membro. In molti casi, lo status fuori commercio di un insieme di opere o altri materiali potrebbe essere determinato attraverso un meccanismo proporzionato, come il campionamento. La limitata disponibilità di un'opera o altri materiali, quale la sua disponibilità nei negozi di seconda mano, o la possibilità teorica di ottenere una licenza per un'opera o altri materiali non dovrebbero essere considerate come disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali.
- = -
(39) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva per la digitalizzazione e la diffusione di opere o altri materiali fuori commercio non dovrebbero applicarsi a insiemi di opere o altri materiali fuori commercio in presenza di prove che inducono a presumere che si tratti prevalentemente di opere o altri materiali di paesi terzi, a meno che l'organismo di gestione collettiva in questione sia sufficientemente rappresentativo per quel paese terzo, ad esempio attraverso un accordo di rappresentanza.
Tale valutazione potrebbe essere basata sulle prove disponibili a seguito di uno sforzo ragionevole per determinare lo status fuori commercio delle opere o altri materiali, senza che sia necessario ricercare ulteriori prove.
Una valutazione puntuale dell'origine delle opere o altri materiali fuori commercio dovrebbe essere richiesta solamente se è necessaria anche per compiere lo sforzo ragionevole al fine di determinare la loro disponibilità commerciale.
- = -
(46) In considerazione della crescente importanza della capacità di offrire schemi flessibili per la concessione di licenze nell'era digitale e del crescente ricorso a tali regimi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere meccanismi di concessione di licenze che consentano agli organismi di gestione collettiva di concludere licenze, su base volontaria, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano autorizzato o meno l'organismo interessato ad agire in tal senso. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere e introdurre tali regimi conformemente alle loro tradizioni, prassi o circostanze nazionali, fatte salve le garanzie previste dalla presente direttiva e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione.
Tali meccanismi dovrebbero avere effetto solamente nel territorio dello Stato membro interessato, salvo disposizioni contrarie del diritto dell'Unione.
Gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo che consente di estendere le licenze per le opere o altri materiali ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che conclude l'accordo, purché tale meccanismo sia conforme al diritto dell'Unione, comprese le norme sulla gestione collettiva dei diritti di cui alla direttiva 2014/26/UE.
In particolare, tali meccanismi dovrebbero anche garantire che l'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applichi ai titolari di diritti che non sono membri dell'organismo che conclude l'accordo. Tali meccanismi potrebbero includere la concessione di licenze collettive estese, il mandato legale e le presunzioni di rappresentanza.
Le disposizioni della presente direttiva relative alla concessione di licenze collettive non dovrebbero pregiudicare l'attuale capacità degli Stati membri di applicare la gestione collettiva dei diritti obbligatoria o altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, come quello di cui all'articolo 3 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio (12).
- = -
(51) I servizi di video su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere audiovisive in tutta l'Unione.
Tuttavia, la disponibilità di tali opere, in particolare di opere europee, nei servizi di video su richiesta rimane limitata.
La conclusione di accordi sullo sfruttamento online di queste opere può presentare delle difficoltà connesse a problemi relativi alla concessione delle licenze.
Ad esempio potrebbero sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio abbia un basso incentivo economico a sfruttare un'opera online e non conceda una licenza o trattiene i diritti online, il che può rendere indisponibili opere audiovisive nei servizi di video su richiesta.
Altri problemi potrebbero essere connessi alle finestre di distribuzione.
- = -
(52) Per agevolare la concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, agli Stati membri dovrebbe essere imposto di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale o di uno o più mediatori.
A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o ricorrere a un organo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più organi competenti o mediatori.
L'organo o i mediatori dovrebbero riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna imparziale.
Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale.
L'organo o i mediatori potrebbero incontrarsi con le parti per agevolare l'avvio dei negoziati o nel corso dei negoziati per facilitare la conclusione di un accordo. La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie e non dovrebbero pregiudicare la libertà contrattuale delle parti.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del meccanismo negoziale.
Senza che ciò costituisca un obbligo per gli Stati membri, essi dovrebbero incoraggiare il dialogo tra gli organismi rappresentativi.
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(67) Analogamente a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, la presente direttiva stabilisce disposizioni relativamente a nuovi servizi online.
Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono intese a tener conto del caso specifico delle imprese start-up che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli di business. Il regime derogatorio applicabile ai nuovi prestatori di servizi con un fatturato e un pubblico ridotti dovrebbe andare a vantaggio delle imprese effettivamente nuove e dovrebbe pertanto cessare di applicarsi tre anni dopo la prima disponibilità online dei loro servizi nell'Unione.
Questo regime non dovrebbe essere abusato tramite accordi finalizzati ad estenderne i benefici oltre i primi tre anni.
In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ai servizi nuovamente creati o ai servizi forniti sotto una nuova denominazione, ma che svolgono l'attività di un prestatore_di_servizi_di_condivisione_di_contenuti_online già esistente che non potrebbe beneficiare o non potrebbe più beneficiare di questo regime.
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(68) I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero assicurare la trasparenza nei confronti dei titolari dei diritti in relazione alle misure adottate nel contesto della cooperazione.
Dal momento che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero intraprendere varie azioni, essi dovrebbero fornire ai titolari dei diritti, su loro richiesta, informazioni adeguate sul tipo di azioni intraprese e sulla modalità di attuazione.
Tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente precise da assicurare un adeguato grado di trasparenza ai titolari dei diritti, senza pregiudicare i segreti commerciali dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.
I prestatori di servizi non dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire ai titolari dei diritti informazioni dettagliate e individualizzate in relazione a ciascuna opera o altri materiali identificato. Ciò non dovrebbe ostare ad accordi contrattuali, che potrebbero contenere disposizioni più specifiche sulle informazioni che devono essere fornite nell'ipotesi in cui siano conclusi accordi tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti.
- = -
(72) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione.
Tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l'opera o l'esecuzione in sé, il che potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso di alcuni contratti di lavoro.
- = -
(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera.
Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma.
Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.
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(80) Quando concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate.
Tuttavia, potrebbe accadere che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate.
Se tali diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate.
In tal caso, e dopo un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero potersi avvalere di un meccanismo di revoca dei diritti che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti.
Dato che lo sfruttamento di opere o esecuzioni altri materiali può variare a seconda dei settori, si potrebbero stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei diversi settori, ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere o esecuzioni, in particolare fissando i termini temporali per l'esercizio del diritto di revoca.
Al fine di tutelare i legittimi interessi dei licenziatari e dei cessionari dei diritti e di evitare abusi, e tenendo presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera o un'esecuzione venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca in conformità di taluni requisiti procedurali e solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione dell'accordo di licenza o dell'accordo di trasferimento. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere o esecuzioni che interessano più di un di autore o artista (interprete o esecutore), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.
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