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Articolo 5

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:

a)

avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e

b)

sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

2.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione.

3.   L'utilizzo di opere e altri materiali per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale, adottate a norma del presente articolo, è considerato avente luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4.   Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o altri materiali a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

Misure di pubblicità

1.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni degli istituti di tutela del patrimonio culturale, degli organismi di gestione collettiva o delle autorità pubbliche pertinenti ai fini dell'identificazione delle opere o altri materiali fuori commercio oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o utilizzati in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, come pure le informazioni circa le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e, non appena sono disponibili e ove opportuno, le informazioni sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi siano rese accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online pubblico almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione del pubblico in conformità della licenza o in virtù dell'eccezione o della limitazione.

Il portale è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

2.   Gli Stati membri provvedono a che, se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti, siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali in conformità dell'articolo 8, le licenze concesse, gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

Le misure di pubblicità adeguate di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate nello Stato membro in cui viene richiesta la licenza in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, o, per gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nello Stato membro in cui ha sede l' istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale. Se vi sono elementi, quali l'origine delle opere o altri materiali, che suggeriscano che la consapevolezza dei titolari dei diritti potrebbe essere accresciuta più efficacemente in altri Stati membri o paesi terzi, tali misure di pubblicità riguardano anche gli Stati membri e i paesi terzi in questione.

Articolo 12

Concessione di licenze collettive con effetto esteso

1.   Gli Stati membri possono disporre, per quanto riguarda l'utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, stipula, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali:

a)

tale accordo possa essere esteso ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo di gestione collettiva a rappresentarli in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale; oppure

b)

in relazione a tale accordo, che l'organismo disponga di un mandato legale o si supponga rappresenti i titolari di diritti che non hanno autorizzato l'organismo in tal senso.

2.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di cui al paragrafo 1 sia applicato solamente in settori di utilizzo ben definiti, quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza a causa della natura dell'utilizzo o delle tipologie di opere o altri materiali interessati, e provvedono a che tale meccanismo di concessione delle licenze tuteli i legittimi interessi dei titolari dei diritti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le misure di salvaguardia seguenti:

a)

l'organismo di gestione collettiva dei diritti, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza per lo Stato membro interessato;

b)

sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti, anche per quanto concerne le condizioni della licenza;

c)

i titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che concede la licenza possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze istituito conformemente al presente articolo; e

d)

siano adottate misure di pubblicità adeguate, a decorrere da un lasso tempo ragionevole prima che le opere o gli altri materiali siano utilizzati in virtù della licenza per informare i titolari dei diritti in merito alla possibilità dell'organismo di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali, al fatto che la concessione di licenza ha luogo in conformità del presente articolo, e alle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma della lettera c). Le misure di pubblicità devono essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.

4.   Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dei meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione, comprese le disposizioni che consentono eccezioni o limitazioni.

Il presente articolo non si applica alla gestione collettiva obbligatoria dei diritti.

L'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applica al meccanismo di concessione delle licenze di cui al presente articolo.

5.   Qualora uno Stato membro preveda nel diritto nazionale un meccanismo di concessione delle licenze a norma del presente articolo, tale Stato membro informa la Commissione in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali corrispondenti, alle finalità e alle tipologie di licenze che possono essere introdotte a norma di tali disposizioni, nonché alle informazioni di contatto degli organismi che rilasciano le licenze in conformità di tale meccanismo di concessione delle licenze, e alle modalità con cui possono essere ottenute le informazioni sulle licenze e sulle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti di cui al paragrafo 3, lettera c). La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.

6.   In base alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo e alle consultazioni in sede di comitato di contatto istituito dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 aprile 2021, una relazione sull'uso nell'Unione dei meccanismi di concessione di licenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sul loro impatto sulle licenze e sui titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo che concede le licenze o che sono cittadini di un altro Stato membro o che risiedono in un altro Stato membro, sulla loro efficacia nell'agevolare la diffusione dei contenuti culturali e sull'impatto sul mercato interno, compresa la prestazione transfrontaliera di servizi e la concorrenza. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, anche per quanto riguarda l'effetto transfrontaliero di tali meccanismi nazionali.

CAPO 3

Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

Articolo 24

Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

1.   La direttiva 96/9/CE è così modificata:

a)

all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;"

b)

all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva presente direttiva (UE) 2019/790;».

2.   La direttiva 2001/29/CE è così modificata:

a)

all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*2)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;"

b)

all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;»;

c)

all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

esaminare l'impatto del recepimento della direttiva (UE) 2019/790 funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f)

facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull'applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva (UE) 2019/790;

g)

discutere di qualunque altro problema conseguente all'applicazione della direttiva (UE) 2019/790.».

Articolo 29

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


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