keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 11 Dialogo fra i portatori di interessi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- organismi 3
- diritti 3
- titolari 3
- licenze 2
- misure 2
- collettiva 2
- gestione 2
- dialogo 2
- capo 2
- portatori 2
- interessi 2
- concessione 2
- applicabilità 1
- fine 1
- promuovere 1
- settori 1
- pertinenza 1
- salvaguardia 1
- meccanismi 1
- garantire 1
- livello 1
- presente 1
- efficaci 1
- agevolare 1
- singoli 1
- utilizzatori 1
- pertinente 1
- settore 1
- stati 1
- membri 1
- consultano 1
- istituti 1
- tutela 1
- patrimonio 1
- culturale 1
- stabilire 1
- organizzazione 1
- requisiti 1
- specifici 1
- incoraggiano 1
- regolare 1
- rappresentativi 1
- inclusi 1
- qualunque 1
- collettive 1
Articolo 11
Dialogo fra i portatori di interessi
Gli Stati membri consultano i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in ogni settore prima di stabilire i requisiti specifici di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e incoraggiano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, a livello di singoli settori, al fine di promuovere la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo siano efficaci.
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
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