keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 20 Meccanismo di adeguamento contrattuale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- meccanismo 2
- remunerazione 2
- presente 2
- entità 2
- direttiva 2
- sfruttamento 2
- sproporzionatamente 1
- bassa 1
- rispetto 1
- dallo 1
- rivela 1
- concordata 1
- tutti 1
- proventi 1
- originati 1
- secondo 1
- tempo 1
- esecuzioni 1
- opere 1
- causa 1
- il 1
- applica 1
- contratti 1
- conclusi 1
- lettere 1
- //ue 1
- già 1
- soggette 1
- norme 1
- nazionali 1
- recanti 1
- inizialmente 1
- diritti 1
- aventi 1
- stabilito 1
- contrattuale 1
- gli 1
- stati 1
- membri 1
- garantiscono 1
- mancanza 1
- accordo 1
- contrattazione 1
- collettiva 1
- applicabile 1
- preveda 1
- comparabile 1
- autori 1
- adeguamento 1
- artisti 1
Articolo 20
Meccanismo di adeguamento contrattuale
1. Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.
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