keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 22 Diritto di revoca
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- revoca 7
- diritti 7
- stati 7
- licenza 7
- membri 6
- autore 5
- artista 5
- interprete 5
- esecutore 5
- meccanismo 5
- materiali 5
- esecutori 4
- possono 4
- trasferimento 4
- interpreti 4
- possa 4
- autori 4
- artisti 4
- opera 3
- protetti 3
- opere 3
- revocare 3
- sfruttamento 3
- gli 3
- applicazione 2
- concessi 2
- trasferiti 2
- contributi 2
- diritto 2
- accordo 2
- pluralità 2
- anziché 2
- contratto 2
- esclusività 2
- fine 2
- tempo 2
- porre 2
- scegliere 2
- termine 2
- disporre 2
- specificità 2
- il 2
- prevedere 2
- mancato 2
- qualsiasi 1
- esercitata 1
- dispongono 1
- rimediare 1
- avvenire 1
- attendersi 1
Articolo 22
Diritto di revoca
1. Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.
2. Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:
a) | delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e |
b) | dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista (interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori). |
Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).
Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione.
Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
3. Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
4. Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.
5. Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.
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