(47) È importante che i meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso siano applicati solamente in ambiti di utilizzo ben definiti, in cui l'ottenimento dell'autorizzazione dei titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza, vale a dire uno comportante una licenza che copre tutti i titolari dei diritti interessati a causa della natura dell'utilizzo o dei tipi di opere o altri materiali in questione.
Tali meccanismi dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per quanto riguarda il trattamento dei titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva.
In particolare, il semplice fatto che i titolari dei diritti interessati non siano cittadini o residenti o stabiliti nello Stato membro dell'utilizzatore che richiede una licenza, non dovrebbe essere di per sé un motivo per considerare l'acquisizione dei diritti così onerosa e impraticabile da giustificare l'uso di tali meccanismi. È altrettanto importante che l'utilizzo consentito dalla licenza non incida negativamente sul valore economico dei diritti in questione e non privi i titolari di diritti di vantaggi commerciali significativi.
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(51) I servizi di video su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere audiovisive in tutta l'Unione.
Tuttavia, la disponibilità di tali opere, in particolare di opere europee, nei servizi di video su richiesta rimane limitata.
La conclusione di accordi sullo sfruttamento online di queste opere può presentare delle difficoltà connesse a problemi relativi alla concessione delle licenze.
Ad esempio potrebbero sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio abbia un basso incentivo economico a sfruttare un'opera online e non conceda una licenza o trattiene i diritti online, il che può rendere indisponibili opere audiovisive nei servizi di video su richiesta.
Altri problemi potrebbero essere connessi alle finestre di distribuzione.
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(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera.
Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma.
Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.
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(74) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti che sono armonizzati a norma del diritto dell'Unione. È il caso, in particolare, delle persone fisiche che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione.
Tale necessità non sussiste se lo sfruttamento è cessato o se l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha concesso una licenza al pubblico senza ottenere in cambio una remunerazione.
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(75) Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare il perdurante valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza.
La condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.
Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell'ottica di consentire l'accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell'opera o dell'esecuzione; complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising.
Per l'intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente non inferiore a una volta all'anno. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo comprensibile agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) e dovrebbero consentire l'effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione.
L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto nel caso dei diritti di pertinenza del diritto d'autore.
Il trattamento dei dati personali, tra cui le informazioni di contatto e le informazioni sulla remunerazione, che sono necessari per tenere informati gli autori e gli artisti in merito allo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni, dovrebbe essere effettuato in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.
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(76) Nell'ottica di garantire che le informazioni relative allo sfruttamento siano debitamente fornite agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) anche nei casi in cui i loro diritti siano stati concessi in sublicenza ad altre parti ai fini dello sfruttamento, la presente direttiva prevede che, nei casi in cui la prima controparte contrattuale abbia fornito le informazioni di cui dispone ma tali informazioni non sono sufficienti per quantificare il valore economico dei loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono chiedere ulteriori informazioni pertinenti in relazione allo sfruttamento dei loro diritti.
Tale richiesta dovrebbe essere fatta direttamente ai sublicenziatari o attraverso le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).
Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali dovrebbero poter decidere di mantenere riservate le informazioni condivise, ma gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero sempre poter utilizzare tali informazioni al fine di esercitare i propri diritti a norma della presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, conformemente al diritto dell'Unione, di stabilire misure ulteriori tramite disposizioni nazionali per garantire la trasparenza agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori).
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(78) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche opportunità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa nel caso in cui il valore economico dei diritti risulti essere notevolmente superiore a quanto inizialmente stimato. Di conseguenza, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti diventi chiaramente sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dal successivo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione da parte della controparte contrattuale dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore).
Per accertare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i pertinenti proventi del caso, inclusi ove opportuno quelli derivanti dal merchandising.
Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, incluso il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore), delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti come pure del fatto che il contratto si basi o meno su un contratto collettivo. I rappresentanti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) debitamente autorizzati in conformità del diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione, dovrebbero poter fornire assistenza a uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori) in relazione alle richieste di adeguamento dei contratti, tenendo altresì conto degli interessi di altri autori o artisti (interpreti o esecutori), se del caso.
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