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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT

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2019/0790 IT cercato: 'assistenza' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    TITOLO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    TITOLO II
    MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

    TITOLO III
    MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

    CAPO 1
    Opere fuori commercio e altri materiali

    CAPO 2
    Misure per agevolare la concessione di licenze collettive

    CAPO 3
    Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

    CAPO 4
    Opere delle arti visive di dominio pubblico
  • 2 Articolo 13 Meccanismo di negoziazione

  • TITOLO IV
    MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

    CAPO 1
    Diritti sulle pubblicazioni

    CAPO 2
    Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

    CAPO 3
    Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento

    TITOLO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 13

Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono affinché le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza sui diritti nel perseguire un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su servizi di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale o di mediatori. L'organismo imparziale istituito o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo e i mediatori prestano assistenza alle parti nei negoziati e le sostengono nella conclusione degli accordi, anche, ove opportuno, presentando proposte alle parti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo o dei mediatori di cui al primo comma entro il 7 giugno 2021. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano scelto di ricorrere alla mediazione, la notifica alla Commissione include almeno, se disponibile, la fonte in cui sono reperibili le informazioni pertinenti sui mediatori incaricati.

CAPO 4

Opere delle arti visive di dominio pubblico


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