keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 13 Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- autorità 11
- competenti 6
- dati 6
- servizi 5
- intermediazione 5
- notifica 3
- articolo 2
- poteri 2
- identità 2
- compiti 2
- membro 2
- scambiano 1
- diritto 1
- unione 1
- sensi 1
- nazionale 1
- istituiscono 1
- competenze 1
- forte 1
- cooperazione 1
- fornitori 1
- informazioni 1
- necessario 1
- esercizio 1
- relazione 1
- conformemente 1
- adoperano 1
- conseguire 1
- coerenza 1
- decisioni 1
- adottate 1
- applicazione 1
- presente 1
- rispettive 1
- garanti 1
- pertinenti 1
- modifica 1
- ciascuno 1
- designa 1
- svolgere 1
- relativi 1
- procedura 1
- settembre 1
- ciascuno 1
- inoltre 1
- eventuale 1
- successiva 1
- settoriali 1
- le 1
- rispettano 1
Articolo 13
Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e notifica alla Commissione l'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica successiva dell'identità di tali autorità competenti.
2. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.
3. I poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non pregiudicano i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità responsabili della cibersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti. Conformemente alle rispettive competenze ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, tali autorità istituiscono una forte cooperazione e si scambiano le informazioni come necessario per l'esercizio dei loro compiti in relazione ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati, e si adoperano per conseguire la coerenza delle decisioni adottate in applicazione del presente regolamento.
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