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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'poteri' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici;

b)

un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;

c)

un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; e

d)

un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

2.   Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Il presente regolamento non pregiudica:

a)

le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell' accesso a documenti ufficiali e la loro divulgazione; e

b)

gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti relativi al trattamento dei dati non personali.

Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.

3.   Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

Articolo 13

Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e notifica alla Commissione l'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica successiva dell'identità di tali autorità competenti.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.

3.   I poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non pregiudicano i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità responsabili della cibersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti. Conformemente alle rispettive competenze ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, tali autorità istituiscono una forte cooperazione e si scambiano le informazioni come necessario per l'esercizio dei loro compiti in relazione ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati, e si adoperano per conseguire la coerenza delle decisioni adottate in applicazione del presente regolamento.


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