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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici;

b)

un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;

c)

un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; e

d)

un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

2.   Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Il presente regolamento non pregiudica:

a)

le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell' accesso a documenti ufficiali e la loro divulgazione; e

b)

gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti relativi al trattamento dei dati non personali.

Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.

3.   Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

Articolo 3

Categorie di dati

1.   Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:

a)

riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa;

b)

riservatezza statistica;

c)

protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o

d)

protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024.

2.   Il presente capo non si applica:

a)

ai dati detenuti da imprese pubbliche;

b)

ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c)

ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione;

d)

ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o

e)

ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione.

3.   Il presente capo lascia impregiudicati:

a)

il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e

b)

il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti.

Articolo 11

Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati

1.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intendono fornire i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 presentano una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati.

2.   Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento_principale, fatto salvo il diritto dell'Unione che disciplina le azioni transfrontaliere di risarcimento danni e i procedimenti connessi.

3.   Un fornitore di servizi di intermediazione dei dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10, designa un rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante_legale riceve dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati il mandato di essere interpellato oltre a tale fornitore o al suo posto dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative ai servizi di intermediazione dei dati forniti. Il rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati per garantire la conformità al presente regolamento.

Il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante_legale. La designazione di un rappresentante_legale a cura del fornitore di servizi di intermediazione dei dati fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro il fornitore di servizi di intermediazione dei dati.

4.   Dopo aver presentato una notifica conformemente al paragrafo 1, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

5.   La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dei dati a fornire servizi di intermediazione dei dati in tutti gli Stati membri.

6.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate e, qualora il fornitore di servizi di intermediazione dei dati sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico nazionale analogo, il numero di registrazione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

c)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento_principale del fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante_legale;

d)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di intermediazione dei dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e f);

e)

le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

f)

una descrizione del servizio di intermediazione dei dati che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati intende fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dei dati;

g)

la data prevista di inizio dell'attività, se diversa dalla data della notifica.

7.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati assicura che la procedura di notifica sia non discriminatoria e non falsi la concorrenza.

8.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati rilascia, entro una settimana dalla notifica debitamente e interamente completata, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 e che la notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 6.

9.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati conferma, che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è conforme alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 12. Una volta ricevuta detta conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati in questione può utilizzare il titolo «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione» nelle sue comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune.

Per garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione espongono il logo comune in modo chiaro su ciascuna pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

10.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ogni nuova notifica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dei dati che forniscono i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel registro pubblico.

11.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può imporre tariffe per la notifica, in conformità del diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Nel caso delle PMI e delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può applicare tariffe ridotte o consentire la notifica a titolo gratuito.

12.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati notificano all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ogni eventuale modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 6 entro 14 giorni dalla data della modifica stessa.

13.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni alla pertinente autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

14.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna notifica di cui ai paragrafi 12 e 13. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione.


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