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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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    CAPO I
    Disposizioni generali

    CAPo II
    Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici

    CAPO III
    Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati

    CAPO IV
    Altruismo dei dati

    CAPO V
    Autorità competenti e disposizioni procedurali

    CAPO VI
    Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
  • 1 Art. 28 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

  • CAPO VII
    Accesso internazionale e trasferimento

    CAPO VIII
    Delega e procedura di comitato

    CAPO ix
    Disposizioni finali E TRANSITORIE


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Articolo 28

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1.   Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le decisioni giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'ambito del monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

2.   I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso, collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.

3.   Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate.

CAPO VI

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati


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