keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 2 Art. 29 Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 13
- europeo 8
- comitato 7
- innovazione 6
- materia 6
- articolo 4
- rappresentanti 4
- competenti 4
- autorità 4
- organizzazioni 3
- esperti 3
- pertinenti 3
- sottogruppo 3
- membri 2
- organi 2
- portatori 2
- il 2
- composto 2
- rappresentante 2
- interessi 2
- normazione 2
- protezione 2
- registrazione 2
- altruismo 2
- intermediazione 2
- servizi 2
- costituito 2
- gruppo 2
- compiti 2
- la 2
- lettere f 1
- norma 1
- coinvolgimento 1
- universitarie 1
- interoperabilità 1
- imprese 1
- ricerca 1
- consulenza 1
- società 1
- civile 1
- spazi 1
- comuni 1
- europei 1
- terzi 1
- interessati 1
- forniscono 1
- merito 1
- lettere 1
- presiede 1
- riunioni 1
Articolo 29
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
1. La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.
2. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è composto da almeno tre dei sottogruppi seguenti:
a) | un sottogruppo costituito dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30, lettere a), c), j) e k), |
b) | un sottogruppo per le discussioni tecniche su normazione, portabilità e interoperabilità a norma dell'articolo 30, lettere f) e g); |
c) | un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, delle organizzazioni di ricerca, universitarie, della società civile e di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di dati e altri portatori di interessi e terzi interessati che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati in merito ai compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h). |
3. La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.
4. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.
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