keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 38 Diritto di presentare un reclamo
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- competente 3
- diritto 3
- presentare 3
- reclamo 3
- regolamento 3
- autorità 2
- fisiche 2
- persone 2
- ue / 2
- cooperazione 2
- informazioni 2
- reclami 2
- giuridiche 2
- informa 1
- reclamante 1
- conformemente 1
- nazionale 1
- procedimento 1
- decisione 1
- adottata 1
- le 1
- competenti 1
- efficacemente 1
- cooperano 1
- trattare 1
- risolvere 1
- l’autorità 1
- modo 1
- tempestivo 1
- scambiando 1
- pertinenti 1
- elettronica 1
- indebito 1
- ritardo 1
- pregiudica 1
- meccanismi 1
- capi vi 1
- presentato 1
- articolo 1
- appropriata 1
- individuale 1
- fatto 1
- salvo 1
- ricorso 1
- amministrativo 1
- giudiziario 1
- ritengano 1
- diritti 1
- norma 1
- presente 1
Articolo 38
Diritto di presentare un reclamo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. Su richiesta, il coordinatore dei dati fornisce tutte le informazioni necessarie alle persone fisiche e giuridiche per presentare i loro reclami all’autorità competente appropriata.
2. L’autorità competente alla quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante, conformemente al diritto nazionale, dello stato del procedimento e della decisione adottata.
3. Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami efficacemente e in modo tempestivo, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica i meccanismi di cooperazione di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2017/2394.
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