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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per quanto riguarda, tra l’altro:

a)

la messa a disposizione dei dati del prodotto_connesso e di un servizio_correlato all’ utente del prodotto_connesso o del servizio_correlato;

b)

la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati;

c)

la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e a organismi_dell’Unione, a fronte di necessità eccezionali per tali dati, per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico;

d)

la facilitazione del passaggio da un servizio di trattamento dei dati all’altro;

e)

l’introduzione di garanzie contro l’accesso illecito di terzi ai dati non personali; e

f)

lo sviluppo di norme di interoperabilità per i dati a cui accedere, da trasferire e utilizzare.

2.   Il presente regolamento concerne i dati personali e non personali, compresi i seguenti tipi di dati nei contesti seguenti:

a)

il capo II si applica ai dati, ad eccezione del contenuto, relativi alle prestazioni, all’uso e all’ambiente dei prodotti connessi e dei servizi correlati;

b)

il capo III si applica a tutti i dati del settore privato soggetti a obblighi di condivisione dei dati previsti dalla legge;

c)

il capo IV si applica a tutti i dati del settore privato il cui accesso e utilizzo si basano su contratti tra imprese;

d)

il capo V si applica a tutti i dati del settore privato, incentrandosi sui dati non personali;

e)

il capo VI si applica a tutti i dati e servizi trattati dai fornitori di servizi di trattamento dei dati;

f)

il capo VII si applica a tutti i dati non personali detenuti nell’Unione da fornitori di servizi di trattamento dei dati.

3.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato dell’Unione e ai fornitori di servizi correlati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento di tali fabbricanti e fornitori;

b)

agli utenti nell’Unione di prodotti connessi o servizi correlati di cui alla lettera a);

c)

ai titolari dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che mettono dati a disposizione dei destinatari dei dati nell’Unione;

d)

ai destinatari dei dati nell’Unione a disposizione dei quali sono messi i dati;

e)

agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e agli organismi_dell’Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso tali dati siano necessari a fronte di una necessità eccezionale per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta;

f)

ai fornitori di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che forniscono tali servizi a clienti nell’Unione;

g)

ai partecipanti agli spazi di dati, ai venditori di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti e alle persone la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo.

4.   Nei casi in cui il presente regolamento fa riferimento a prodotti connessi o servizi correlati, tali riferimenti comprendono anche gli assistenti_virtuali, nella misura in cui interagiscono con un prodotto_connesso o un servizio_correlato.

5.   Il presente regolamento fa salvo il diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell’integrità delle apparecchiature terminali, che si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo e i diritti degli interessati. Nella misura in cui gli utenti sono gli interessati, i diritti di cui al capo II del presente regolamento integrano i diritti di accesso da parte degli interessati e i diritti alla portabilità dei dati di cui agli articoli 15 e 20 del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali o della vita privata o la legislazione nazionale adottata conformemente a tale diritto dell’Unione, prevale il pertinente diritto dell’Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali o della vita privata.

6.   Il presente regolamento non si applica agli accordi volontari per lo scambio di dati tra soggetti pubblici e privati né li pregiudica, in particolare gli accordi volontari di condivisione dei dati.

Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell’Unione o nazionali che prevedono la condivisione e l’utilizzo dei dati e l’accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, in particolare i regolamenti (UE) 2021/784, (UE) 2022/2065 e (UE) 2023/1543 e la direttiva (UE) 2023/1544, o la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non si applica alla raccolta o alla condivisione, all’accesso o all’utilizzo dei dati a norma del regolamento (UE) 2015/847 e della direttiva (UE) 2015/849. Il presente regolamento non si applica ai settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e in ogni caso non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale indipendentemente dal tipo di entità incaricata dagli Stati membri di svolgere compiti in relazione a tali competenze, né il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. Il presente regolamento fa salve le competenze degli Stati membri in materia di amministrazione doganale e fiscale o salute e sicurezza dei cittadini.

7.   Il presente regolamento integra l’approccio di autoregolamentazione di cui al regolamento (UE) 2018/1807 aggiungendo obblighi di applicazione generale relativi al passaggio ad altri servizi cloud.

8.   Il presente regolamento fa salvi gli atti giuridici dell’Unione e nazionali che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare le direttive 2001/29/CE, 2004/48/CE e (UE) 2019/790.

9.   Il presente regolamento integra e fa salvo il diritto dell’Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, in particolare le direttive 93/13/CEE, 2005/29/CE e 2011/83/UE.

10.   Il presente regolamento non preclude la conclusione di contratti di condivisione dei dati volontari e legittimi, ivi compresi contratti conclusi su base reciproca, che siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio_correlato

1.   Qualora l’ utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto_connesso o dal servizio_correlato, i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell’ utente i dati, nonché i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, gratuitamente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile.

2.   Gli utenti e i titolari dei dati possono limitare o vietare contrattualmente l’accesso ai dati, il loro uso o la loro ulteriore condivisione nel caso in cui tale trattamento possa compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto_connesso, come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, e comportare gravi effetti negativi per la salute, la sicurezza o la protezione delle persone fisiche. Le autorità settoriali possono fornire agli utenti e ai titolari dei dati competenze tecniche in tale contesto. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente articolo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37.

3.   Fatto salvo il diritto dell’ utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, in caso di eventuale controversia con il titolare dei dati relativamente a limitazioni o divieti contrattuali di cui al paragrafo 2 l’ utente può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

4.   I titolari dei dati non rendono indebitamente difficile l’esercizio delle scelte o dei diritti degli utenti a norma del presente articolo, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o compromettendo o pregiudicando l’autonomia, il processo decisionale o le scelte dell’ utente attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un’interfaccia utente digitale o di una sua parte.

5.   Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente ai fini del paragrafo 1, un titolare dei dati non impone a tale persona di fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni, in particolare dati di registro, sull’accesso dell’ utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell’ utente e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.

6.   I segreti commerciali sono conservati e comunicati solo a condizione che prima della comunicazione il titolare dei dati e l’ utente adottino tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con l’ utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

7.   In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 6 o qualora l’ utente non attui le misure concordate a norma del paragrafo 6 o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita all’ utente per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.

8.   In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente a norma del paragrafo 6 del presente articolo, detto titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto_connesso, ed è fornita per iscritto all’ utente e senza indebito ritardo. Qualora rifiutasse di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.

9.   Fatto salvo il diritto di un utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un utente che intenda contestare la decisione di un titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 7 e 8 può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

10.   L’ utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto_connesso in concorrenza con il prodotto_connesso da cui provengono i dati, né li condivide con un terzo con tale intenzione e non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante o, se applicabile, del titolare dei dati.

11.   L’ utente non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso agli stessi.

12.   Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato sono messi a disposizione dell’ utente dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica del trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

13.   Un titolare dei dati utilizza eventuali dati non personali prontamente disponibili solo sulla base di un contratto stipulato con l’ utente. Un titolare dei dati non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell’ utente, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la sua posizione commerciale sui mercati in cui l’ utente è attivo.

14.   I titolari dei dati non mettono a disposizione di terzi i dati non personali del prodotto a fini commerciali o non commerciali diversi dall’esecuzione del loro contratto con l’ utente. Se del caso, i titolari dei dati vincolano contrattualmente i terzi a non condividere ulteriormente i dati da essi ricevuti.

Articolo 5

Diritto dell’ utente di condividere i dati con terzi

1.   Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati prontamente disponibili, nonché i pertinenti meta dati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l’ utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale. I dati sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati in conformità degli articoli 8 e 9.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai dati prontamente disponibili nel contesto del collaudo di nuovi prodotti connessi, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato a meno che il loro utilizzo da parte di terzi non sia autorizzato contrattualmente.

3.   Qualsiasi impresa designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:

a)

non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente in qualsiasi modo, anche fornendo compensi pecuniari o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l’ utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente affinché chieda al titolare dei dati di mettere i dati a disposizione di uno dei suoi servizi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

c)

non riceve dall’ utente dati che quest’ultimo ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

4.   Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente o un terzo ai fini del paragrafo 1, l’ utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni sull’accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.

5.   Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica di un titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso ai dati.

6.   Un titolare dei dati non utilizza dati prontamente disponibili per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del terzo, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest’ultimo non abbia autorizzato tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare facilmente tale autorizzazione in qualsiasi momento.

7.   Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato, sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica per il trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

8.   La mancanza di accordo, da parte del titolare dei dati e del terzo, sulle modalità per la trasmissione dei dati non ostacola, impedisce o interferisce con l’esercizio dei diritti dell’ interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, con il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 di tale regolamento.

9.   I segreti commerciali sono conservati e comunicati a terzi solo nella misura in cui tale divulgazione è strettamente necessaria per conseguire la finalità concordata tra l’ utente e il terzo. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con il terzo le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

10.   In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 9 del presente articolo o qualora il terzo non attui le misure concordate ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita al terzo per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.

11.   In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dal terzo di cui al paragrafo 9 del presente articolo, tale titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto_connesso, ed è fornita per iscritto al terzo senza indebito ritardo. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.

12.   Fatto salvo il diritto del terzo di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un terzo che intenda contestare la decisione del titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 10 e 11 può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

13.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti degli interessati a norma del diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6

Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’ utente

1.   Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell’articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l’ utente e fatti salvi il diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali compresi i diritti dell’ interessato per quanto riguarda i dati personali. Il terzo cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata, salvo diverso accordo con l’ utente relativamente ai dati non personali.

2.   Il terzo:

a)

non rende indebitamente difficile l’esercizio da parte dell’ utente delle scelte o dei diritti a norma dell’articolo 5 e del presente articolo, magari offrendogli scelte in modo non neutrale, o ricorrendo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei suoi confronti, o compromettendone o pregiudicandone l’autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un’interfaccia utente digitale o una sua parte;

b)

fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679, non utilizza i dati che riceve per la profilazione, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall’ utente;

c)

non mette a disposizione di altri terzi i dati che riceve, a meno che i dati siano messi a disposizione sulla base di un contratto con l’ utente e a condizione che l’altro terzo adotti tutte le misure necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo per preservare la riservatezza dei segreti commerciali;

d)

non mette i dati che riceve a disposizione di un’ impresa designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925;

e)

non utilizza i dati che riceve per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto_connesso da cui provengono i dati consultati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine; i terzi non utilizzano inoltre alcun dato non personale del prodotto o di un servizio_correlato messo a loro disposizione per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del titolare dei dati o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo;

f)

non utilizza i dati che riceve in modo tale da avere un impatto negativo sulla sicurezza del prodotto_connesso o del servizio_correlato;

g)

non disattende le misure specifiche concordate con il titolare dei dati o con il detentore dei segreti commerciali a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, né pregiudica la riservatezza dei segreti commerciali;

h)

non impedisce all’ utente che è anche consumatore, neanche in base a un contratto, di mettere i dati che riceve a disposizione di altre parti.

Articolo 8

Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati

1.   Il titolare dei dati che, nel quadro di relazioni tra imprese, è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell’articolo 5 o a norma di normative dell’Unione o nazionali applicabili adottate in conformità del diritto dell’Unione, concorda con il destinatario dei dati le modalità della messa a disposizione dei dati e lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e in modo trasparente conformemente al presente capo e del capo IV.

2.   Una clausola contrattuale concernente l’accesso ai dati e l’utilizzo degli stessi o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non è vincolante se costituisce una clausola contrattuale abusiva ai sensi dell’articolo 13 o se, a danno dell’ utente, esclude l’applicazione dei diritti dell’ utente di cui al capo II, deroga agli stessi o ne modifica l’effetto.

3.   Al momento della messa a disposizione dei dati e in relazione alle modalità di tale messa a disposizione, il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ritenga discriminatorie le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, il titolare dei dati fornisce senza indebito ritardo al destinatario dei dati, su richiesta motivata di quest’ultimo, informazioni che dimostrino che non vi è stata discriminazione.

4.   Il titolare dei dati non mette i dati a disposizione di un destinatario dei dati, anche su base esclusiva, salvo se invitato a farlo dall’ utente a norma del capo II.

5.   I titolari dei dati e i destinatari dei dati non sono tenuti a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare la conformità alle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati o ai loro obblighi a norma del presente regolamento o di altre normative applicabili dell’Unione o nazionali adottate in conformità del diritto dell’Unione.

6.   salvo disposizione contraria del diritto dell’Unione, compreso l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 5, paragrafo9, del presente regolamento, o della legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell’Unione, l’obbligo di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati non impone la divulgazione dei segreti commerciali.

Articolo 11

Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati

1.   Un titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti e la cifratura, per impedire l’accesso non autorizzato ai dati, meta dati compresi, e garantire il rispetto degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non creano discriminazioni tra i destinatari dei dati né ostacolano il diritto dell’ utente di ottenere una copia, reperire, utilizzare o accedere ai dati o fornire dati a terzi a norma dell’articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata ai sensi del diritto dell’Unione. Gli utenti, i terzi e altri destinatari dei dati non modificano né rimuovono dette misure tecniche di protezione, salvo accordo con il titolare dei dati.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, il terzo o il destinatario dei dati adempie, senza indebito ritardo, alle richieste del titolare dei dati e, se del caso e qualora non si tratti della stessa persona, del detentore del segreto_commerciale, oppure dell’ utente di:

a)

cancellare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati e le loro eventuali copie;

b)

porre fine alla produzione, all’offerta o all’ immissione_sul_mercato o all’uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base delle conoscenze ottenute mediante tali dati, o all’importazione, all’esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, e a distruggere le merci costituenti violazione, qualora sussista un grave rischio che l’uso illecito di tali dati causi un danno significativo al titolare dei dati, al detentore del segreto_commerciale o all’ utente oppure qualora una tale misura non sarebbe sproporzionata rispetto agli interessi del titolare dei dati, del detentore del segreto_commerciale o dell’ utente;

c)

informare l’ utente dell’uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all’uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati;

d)

compensare la parte lesa dall’uso improprio o dalla divulgazione di tali dati utilizzati o cui si ha avuto accesso in modo illecito.

3.   Il paragrafo 2 si applica qualora un terzo o un destinatario dei dati :

a)

al fine di ottenere dati , abbia fornito a un titolare dei dati informazioni false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati;

b)

abbia utilizzato i dati messi a disposizione per scopi non autorizzati, compreso lo sviluppo di un prodotto_connesso concorrente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera e);

c)

abbia comunicato illecitamente i dati a terzi;

d)

non abbia mantenuto le misure tecniche e organizzative concordate a norma dell’articolo 5, paragrafo 9; o

e)

abbia modificato o rimosso le misure tecniche di protezioni applicate dal titolare dei dati, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, senza l’accordo del titolare dei dati.

4.   Il paragrafo 2 si applica altresì qualora un utente modifichi o rimuova le misure tecniche di protezione applicate dal titolare dei dati oppure non mantenga le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente in accordo con il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, con il detentore del segreto_commerciale al fine di preservare i segreti commerciali, nonché riguardo a qualsiasi terzo che riceva i dati dall’ utente mediante una procedura d’infrazione del presente regolamento.

5.   Qualora il destinatario dei dati violi l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), gli utenti hanno gli stessi diritti dei titolari dei dati a norma del presente articolo.

Articolo 13

Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un’altra impresa

1.   Una clausola contrattuale riguardante l’accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un’ impresa a un’altra impresa non è vincolante per quest’ultima impresa se tale clausola è abusiva.

2.   Una clausola contrattuale che riproduce le disposizioni obbligatorie del diritto dell’Unione, oppure le disposizioni del diritto dell’Unione che si applicherebbero se le clausole contrattuali non disciplinassero la materia, non è ritenuta abusiva.

3.   Una clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale che il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.

4.   In particolare, una clausola contrattuale è abusiva ai fini del paragrafo 3 se ha per oggetto o effetto di:

a)

escludere o limitare la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di atti intenzionali o negligenza grave;

b)

escludere i mezzi di ricorso a disposizione della parte alla quale la clausola è stata imposta unilateralmente in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di violazione di tali obblighi;

c)

conferire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola il diritto esclusivo di determinare se i dati forniti sono conformi al contratto o di interpretare una qualsiasi clausola del contratto.

5.   Si presume che una clausola contrattuale sia abusiva ai fini del paragrafo 3 se ha per oggetto o effetto di:

a)

limitare in modo inappropriato i mezzi di ricorso in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità in caso di violazione di tali obblighi, oppure estendere la responsabilità dell’ impresa cui è stata imposta unilateralmente la clausola;

b)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di accedere ai dati dell’altra parte contraente e di utilizzarli in modo tale da nuocere significativamente ai legittimi interessi dell’altra parte contraente, in particolare quando tali dati contengano dati sensibili sotto il profilo commerciale o sono protetti da segreti commerciali o da diritti di proprietà intellettuale;

c)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di utilizzare i dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto, o limitare l’utilizzo di tali dati in misura tale da privare tale parte del diritto di utilizzare, acquisire o controllare tali dati, di accedervi o di sfruttarne il valore in modo adeguato;

d)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di recedere dall’accordo entro un termine ragionevole;

e)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di ottenere una copia dei dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto o entro un termine ragionevole dopo la risoluzione dello stesso;

f)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di risolvere il contratto con un preavviso irragionevolmente breve, tenendo conto di qualsiasi ragionevole possibilità dell’altra parte contraente di passare a un servizio alternativo e comparabile e del danno finanziario causato da tale risoluzione, salvo quando sussistano gravi motivi;

g)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di modificare sostanzialmente il prezzo specificato nel contratto o qualsiasi altra condizione sostanziale relativa alla natura, al formato, alla qualità o alla quantità dei dati da condividere, qualora non sia specificato nel contratto alcun motivo valido e alcun diritto dell’altra parte di risolvere il contratto nel caso di una tale modifica.

La lettera g) del primo comma non pregiudica le clausole con le quali la parte che ha imposto unilateralmente la clausola si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto a durata indeterminata, a condizione che il contratto specifichi un motivo valido per tali modifiche unilaterali, che la parte che ha imposto unilateralmente la clausola sia tenuta ad avvisare l’altra parte contraente con un preavviso ragionevole di ogni modifica prevista, e che l’altra parte contraente sia libera di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo nel caso di una modifica.

6.   Si considera imposta unilateralmente ai sensi del presente articolo la clausola stata inserita da una parte contraente senza che l’altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. La parte contraente che ha inserito la clausola contrattuale ha l’onere di provare che tale clausola non è stata imposta unilateralmente. La parte contraente che ha inserito la clausola contrattuale controversa non può invocare il carattere abusivo della clausola contrattuale.

7.   Se la clausola contrattuale abusiva è scindibile dalle altre clausole contrattuali, le clausole rimanenti hanno carattere vincolante.

8.   Il presente articolo non si applica alle clausole contrattuali che definiscono l’oggetto principale del contratto né all’adeguatezza del prezzo rispetto ai dati forniti in cambio.

9.   Le parti di un contratto contemplato dal paragrafo 1 non escludono l’applicazione del presente articolo, non vi derogano né ne modificano gli effetti.

CAPO V

METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

Articolo 25

Clausole contrattuali relative al passaggio

1.   I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro o, se del caso, a un’ infrastruttura_TIC_locale sono chiaramente definiti in un contratto scritto. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati mette il contratto a disposizione del cliente prima della firma del contratto in modo da consentire al cliente di conservare e riprodurre il contratto.

2.   Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, il contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende almeno i seguenti elementi:

a)

clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, e le risorse_digitali esportabili in un’ infrastruttura_TIC_locale, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni di calendario da far partire dopo il termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), durante il quale il contratto di servizio resta applicabile e il fornitore di servizi di trattamento dei dati:

i)

fornisce un’assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati nel processo di passaggio;

ii)

agisce con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e prosegue la fornitura delle funzioni o dei rispettivi servizi nell’ambito del contratto;

iii)

fornisce informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine;

iv)

garantisce il mantenimento di un elevato livello di sicurezza durante l’intero processo di passaggio, in particolare la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento e la continuità della sicurezza dei dati durante il periodo di conservazione di cui alla lettera g), in conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

b)

l’obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere la strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, anche fornendo tutte le informazioni pertinenti;

c)

una clausola in cui si specifica che il contratto si considera risolto e che la risoluzione è notificata al cliente in uno dei seguenti casi:

i)

ove applicabile, una volta completato con successo il processo di passaggio;

ii)

alla fine del termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), nel caso in cui il cliente non desideri passare a un altro fornitore ma cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali al momento della cessazione del servizio;

d)

un termine massimo di preavviso per l’avvio del processo di passaggio, non superiore a due mesi;

e)

un’indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse_digitali che possono essere trasferite durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati esportabili;

f)

un’indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi di trattamento dei dati del fornitore che devono essere esentate dai dati esportabili di cui alla lettera e) del presente paragrafo qualora esista un di rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore; a condizione che tali esenzioni non ostacolino o ritardino il processo di passaggio di cui all’articolo 23;

g)

un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi di trattamento dei dati, conformemente alla lettera a) del presente paragrafo e al paragrafo 4;

h)

una clausola che garantisce la completa cancellazione di tutti i dati e a risorse_digitali esportabili generati direttamente dal cliente, o che lo riguardano direttamente, dopo la scadenza del periodo di cui alla lettera g) o dopo la scadenza di un periodo alternativo concordato che sia successiva alla data di scadenza del periodo di conservazione di cui alla lettera g), a condizione che il processo di passaggio sia stato completato con successo;

i)

le tariffe di passaggio che possono essere imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati a norma dell’articolo 29.

3.   Il contratto, di cui al paragrafo 1, include le clausole in virtù delle quali il cliente può notificare al fornitore di servizi di trattamento dei dati la sua decisione di eseguire una o più delle azioni seguenti al termine del periodo di preavviso massimo, di cui al paragrafo 2, lettera d):

a)

passare a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, nel qual caso il cliente fornisce le informazioni necessarie su tale fornitore;

b)

passare a un’ infrastruttura_TIC_locale;

c)

cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali.

4.   Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio massimo obbligatorio di cui al paragrafo 2, lettera a), il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro 14 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, motiva debitamente l’impossibilità tecnica e indica un periodo transitorio alternativo, che non supera i sette mesi. In conformità del paragrafo 1, la continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, il contratto di cui al paragrafo 1, include clausole che conferiscono al cliente il diritto di prorogare il periodo transitorio una volta, per un periodo che il cliente considera più appropriato per i propri fini.

Articolo 37

Autorità competenti e coordinatori dei dati

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’applicazione e dell’esecuzione del presente regolamento (autorità competenti). Gli Stati membri possono istituire una o più nuove autorità o fare affidamento sulle autorità esistenti.

2.   Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, tra di esse designa un coordinatore dei dati per facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e per assistere le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento su tutte le questioni relative alla sua applicazione ed esecuzione. Le autorità competenti, nell’esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 5, cooperano tra loro.

3.   Le autorità di controllo incaricate di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis.

Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di monitorare l’applicazione del presente regolamento nella misura in cui riguarda la Commissione, la Banca centrale europea o gli organismi_dell’Unione. Ove pertinente, l’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 si applica mutatis mutandis.

I compiti e i poteri delle autorità di controllo di cui al presente paragrafo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo:

a)

per questioni specifiche concernenti l’accesso ai dati settoriali e il loro utilizzo relative all’attuazione del presente regolamento è rispettata la competenza delle autorità settoriali;

b)

l’autorità competente incaricata dell’applicazione e dell’esecuzione degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35 ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i compiti e poteri delle autorità competenti siano chiaramente definiti e comprendano:

a)

la promozione dell’ alfabetizzazione_in_materia_di_ dati e la sensibilizzazione degli utenti e delle entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento in merito ai diritti e agli obblighi a norma del presente regolamento;

b)

il trattamento dei reclami derivanti da presunte violazioni del presente regolamento, anche in relazione a segreti commerciali, lo svolgimento di indagini, nella misura appropriata, sull’oggetto dei reclami e la periodica trasmissione di informazioni ai reclamanti, conformemente al diritto nazionale se del caso, in merito allo stato e all’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o il coordinamento con un’altra autorità competente;

c)

lo svolgimento di indagini su questioni relative all’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità competente o da un’altra autorità pubblica;

d)

l’inflizione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, o l’avvio di procedimenti giudiziari per l’inflizione di ammende;

e)

il monitoraggio degli sviluppi tecnologici e dei pertinenti sviluppi commerciali rilevanti per la messa a disposizione e l’utilizzo dei dati;

f)

la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri e, ove opportuno, con la Commissione o l’EDIB per garantire l’applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento, compreso lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo, anche per quanto riguarda il paragrafo 10 del presente articolo;

g)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti incaricate dell’attuazione di altri atti giuridici dell’Unione o nazionali, comprese le autorità competenti nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche, l’autorità di controllo incaricata di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 o le autorità settoriali, per garantire che il presente regolamento sia applicato coerentemente con il diritto dell’Unione e nazionale;

h)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti per garantire che gli articoli da 23 a 31 e gli articoli 34 e 35 siano applicati coerentemente con altro diritto dell’Unione e misure di autoregolamentazione applicabili ai fornitori di servizi di trattamento dei dati;

i)

la garanzia che le tariffe per il passaggio siano abolite conformemente all’articolo 29;

j)

l’esame delle richieste di dati presentate a norma del capo V.

Laddove designato, il coordinatore dei dati facilita la cooperazione di cui alle lettere f), g) e h), del primo comma e assiste le autorità competenti su loro richiesta.

6.   Il coordinatore dei dati, laddove tale autorità competenti sia stata designata:

a)

funge da punto di contatto unico per tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento;

b)

garantisce che le richieste di messa a disposizione dei dati presentate da enti pubblici in caso di eccezionale necessità a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online e promuove accordi di condivisione dei dati volontari tra enti pubblici e titolari dei dati;

c)

informa la Commissione, su base annua, dei rifiuti notificati a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11.

7.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate e i compiti e poteri e, ove opportuno, il nome del coordinatore dei dati. La Commissione tiene un registro pubblico di tali autorità.

8.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti rimangono imparziali, non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni, per singoli casi, da altre autorità pubbliche o da privati.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano delle risorse umane e tecniche sufficienti e delle opportune competenze per svolgere efficacemente i propri compiti conformemente al presente regolamento.

10.   Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono soggette alla competenza dello Stato membro nel quale sono stabilite. Laddove l’entità sia stabilita in più di uno Stato membro, è considerata soggetta alla competenza dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale, ossia dove ha la sua amministrazione centrale o la sua sede sociale da cui esercita le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo.

11.   Qualsiasi entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che renda disponibili prodotti connessi o offra servizi correlati nell’Unione e che non sia stabilita nell’Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri.

12.   Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve da un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione il mandato di essere interpellato oltre all’entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione per garantire la conformità al presente regolamento.

13.   Un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale a cura di tale entità fa salve la responsabilità e le eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro di essa. Fino a quando l’entità non avrà designato un rappresentante legale a norma del presente articolo, essa sarà soggetta alla competenza di tutti gli Stati membri, se del caso, al fine di garantire l’applicazione ed esecuzione del presente regolamento. Qualsiasi autorità competente può esercitare la propria competenza, anche infliggendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a condizione che l’entità non sia soggetta a procedimenti esecutivi a norma del presente regolamento in relazione agli stessi fatti da parte di un’altra autorità competente.

14.   Le autorità competenti hanno il potere di chiedere agli utenti, ai titolari dei dati o ai destinatari dei dati, ovvero ai loro rappresentanti legali, soggetti alla competenza del loro Stato membro tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità al presente regolamento. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all’assolvimento del compito di base.

15.   Se un’autorità competente di uno Stato membro chiede misure di assistenza o di esecuzione a un’autorità competente di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. Al ricevimento di tale richiesta, l’autorità competente fornisce una risposta in cui si precisano le azioni che sono state adottate o che si prevede di adottare, senza indebito ritardo.

16.   Le autorità competenti rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. Tutte le informazioni scambiate nel quadro di una richiesta di assistenza e fornite a norma del presente articolo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 38

Diritto di presentare un reclamo

1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. Su richiesta, il coordinatore dei dati fornisce tutte le informazioni necessarie alle persone fisiche e giuridiche per presentare i loro reclami all’autorità competente appropriata.

2.   L’autorità competente alla quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante, conformemente al diritto nazionale, dello stato del procedimento e della decisione adottata.

3.   Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami efficacemente e in modo tempestivo, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica i meccanismi di cooperazione di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2017/2394.


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