keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione
- 1 Articolo 44 Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 9
- dell’unione 6
- obblighi 5
- presente 5
- penali 4
- il 4
- atti 4
- pubblici 3
- pregiudica 3
- giuridici 3
- imprese 3
- capo 3
- materia 3
- esecuzione 3
- reati 2
- amministrativi 2
- regolamento 2
- sanzioni 2
- doganale 2
- tributaria 2
- articolo 2
- diritto 2
- nazionale 2
- dell’accesso 2
- indagine 2
- aspetti 2
- diritti 2
- relativo 2
- utilizzo 2
- comune 2
- accertamento 2
- perseguimento 2
- prevenzione 2
- europea 2
- centrale 2
- banca 2
- impregiudicati 2
- enti 2
- disposizione 2
- organismi_dell’unione 2
- accesso 2
- ambito 1
- europeo 1
- specifica 1
- ricerca 1
- ulteriori 1
- requisiti 1
- riguarda: 1
- spazio 1
- settore 1
Articolo 16
Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi_dell’Unione
1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali al fine di soddisfare le richieste di accesso a informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge.
2. Il presente capo non si applica a enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a organismi_dell’Unione che svolgono attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né all’amministrazione doganale o tributaria. Il presente capo non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.
Articolo 44
Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo
1. Restano impregiudicati gli obblighi specifici per la messa a disposizione dei dati tra imprese, tra imprese e consumatori e, in via eccezionale, tra imprese e organismi pubblici contenuti in atti giuridici dell’Unione entrati in vigore il o anteriormente all’11 gennaio 2024 e in atti delegati o di esecuzione basati su tali atti giuridici.
2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa dell’Unione che, alla luce delle esigenze di un settore, di uno spazio comune europeo di dati o di un ambito di interesse comune, specifica ulteriori requisiti, in particolare per quanto riguarda:
a) | gli aspetti tecnici dell’accesso ai dati; |
b) | le limitazioni ai diritti dei titolari dei dati di accedere a determinati dati forniti dagli utenti o di utilizzarli; |
c) | gli aspetti che vanno al di là dell’accesso ai dati e del relativo utilizzo. |
3. Il presente regolamento, ad eccezione del capo V, non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale che dispongono l’accesso ai dati e ne autorizzano l’uso a fini di ricerca scientifica.
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