keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- 2 Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 45
- regolamento 20
- presente 20
- applica 11
- il 11
- dell’unione 11
- ue / 11
- capo 10
- servizi 10
- personali 9
- diritto 7
- materia 7
- disposizione 7
- diritti 6
- obblighi 6
- tutti 5
- condivisione 5
- penali 5
- nazionale 5
- titolari 5
- contratti 5
- pubblici 5
- fornitori 5
- nell’unione 5
- pregiudica 4
- competenze 4
- connessi 4
- protezione 4
- prodotti 4
- correlati 4
- settore 4
- trattamento 4
- indipendentemente 4
- europea 4
- organismi_dell’unione 4
- centrale 4
- banca 4
- sicurezza 4
- enti 4
- relazione 3
- esecuzione 3
- vita 3
- destinatari 3
- sanzioni 3
- doganale 3
- prodotto_connesso 3
- messa 3
- privato 3
- accesso 3
- caso 3
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per quanto riguarda, tra l’altro:
a) | la messa a disposizione dei dati del prodotto_connesso e di un servizio_correlato all’ utente del prodotto_connesso o del servizio_correlato; |
b) | la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati; |
c) | la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e a organismi_dell’Unione, a fronte di necessità eccezionali per tali dati, per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico; |
d) | la facilitazione del passaggio da un servizio di trattamento dei dati all’altro; |
e) | l’introduzione di garanzie contro l’accesso illecito di terzi ai dati non personali; e |
f) | lo sviluppo di norme di interoperabilità per i dati a cui accedere, da trasferire e utilizzare. |
2. Il presente regolamento concerne i dati personali e non personali, compresi i seguenti tipi di dati nei contesti seguenti:
a) | il capo II si applica ai dati, ad eccezione del contenuto, relativi alle prestazioni, all’uso e all’ambiente dei prodotti connessi e dei servizi correlati; |
b) | il capo III si applica a tutti i dati del settore privato soggetti a obblighi di condivisione dei dati previsti dalla legge; |
c) | il capo IV si applica a tutti i dati del settore privato il cui accesso e utilizzo si basano su contratti tra imprese; |
d) | il capo V si applica a tutti i dati del settore privato, incentrandosi sui dati non personali; |
e) | il capo VI si applica a tutti i dati e servizi trattati dai fornitori di servizi di trattamento dei dati; |
f) | il capo VII si applica a tutti i dati non personali detenuti nell’Unione da fornitori di servizi di trattamento dei dati. |
3. Il presente regolamento si applica:
a) | ai fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato dell’Unione e ai fornitori di servizi correlati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento di tali fabbricanti e fornitori; |
b) | agli utenti nell’Unione di prodotti connessi o servizi correlati di cui alla lettera a); |
c) | ai titolari dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che mettono dati a disposizione dei destinatari dei dati nell’Unione; |
d) | ai destinatari dei dati nell’Unione a disposizione dei quali sono messi i dati; |
e) | agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e agli organismi_dell’Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso tali dati siano necessari a fronte di una necessità eccezionale per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta; |
f) | ai fornitori di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che forniscono tali servizi a clienti nell’Unione; |
g) | ai partecipanti agli spazi di dati, ai venditori di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti e alle persone la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo. |
4. Nei casi in cui il presente regolamento fa riferimento a prodotti connessi o servizi correlati, tali riferimenti comprendono anche gli assistenti_virtuali, nella misura in cui interagiscono con un prodotto_connesso o un servizio_correlato.
5. Il presente regolamento fa salvo il diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell’integrità delle apparecchiature terminali, che si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo e i diritti degli interessati. Nella misura in cui gli utenti sono gli interessati, i diritti di cui al capo II del presente regolamento integrano i diritti di accesso da parte degli interessati e i diritti alla portabilità dei dati di cui agli articoli 15 e 20 del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali o della vita privata o la legislazione nazionale adottata conformemente a tale diritto dell’Unione, prevale il pertinente diritto dell’Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali o della vita privata.
6. Il presente regolamento non si applica agli accordi volontari per lo scambio di dati tra soggetti pubblici e privati né li pregiudica, in particolare gli accordi volontari di condivisione dei dati.
Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell’Unione o nazionali che prevedono la condivisione e l’utilizzo dei dati e l’accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, in particolare i regolamenti (UE) 2021/784, (UE) 2022/2065 e (UE) 2023/1543 e la direttiva (UE) 2023/1544, o la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non si applica alla raccolta o alla condivisione, all’accesso o all’utilizzo dei dati a norma del regolamento (UE) 2015/847 e della direttiva (UE) 2015/849. Il presente regolamento non si applica ai settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e in ogni caso non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale indipendentemente dal tipo di entità incaricata dagli Stati membri di svolgere compiti in relazione a tali competenze, né il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. Il presente regolamento fa salve le competenze degli Stati membri in materia di amministrazione doganale e fiscale o salute e sicurezza dei cittadini.
7. Il presente regolamento integra l’approccio di autoregolamentazione di cui al regolamento (UE) 2018/1807 aggiungendo obblighi di applicazione generale relativi al passaggio ad altri servizi cloud.
8. Il presente regolamento fa salvi gli atti giuridici dell’Unione e nazionali che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare le direttive 2001/29/CE, 2004/48/CE e (UE) 2019/790.
9. Il presente regolamento integra e fa salvo il diritto dell’Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, in particolare le direttive 93/13/CEE, 2005/29/CE e 2011/83/UE.
10. Il presente regolamento non preclude la conclusione di contratti di condivisione dei dati volontari e legittimi, ivi compresi contratti conclusi su base reciproca, che siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento.
Articolo 16
Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi_dell’Unione
1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali al fine di soddisfare le richieste di accesso a informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge.
2. Il presente capo non si applica a enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a organismi_dell’Unione che svolgono attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né all’amministrazione doganale o tributaria. Il presente capo non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.
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