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keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

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2023/2854 IT cercato: 'amministrative' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 16

Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi_dell’Unione

1.   Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali al fine di soddisfare le richieste di accesso a informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge.

2.   Il presente capo non si applica a enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a organismi_dell’Unione che svolgono attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né all’amministrazione doganale o tributaria. Il presente capo non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.

Articolo 40

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 12 settembre 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico facilmente accessibile di tali misure.

3.   Per l’inflizione delle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni dell’EDIB e dei criteri non esaustivi seguenti:

a)

la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione;

b)

eventuali azioni intraprese dall’autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio;

c)

eventuali violazioni commesse in precedenza dall’autore della violazione;

d)

i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall’autore della violazione in ragione della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e)

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;

f)

il fatturato annuo nell’Unione nell’esercizio precedente dell’autore della violazione.

4.   Per l’inosservanza degli obblighi di cui ai capi II, III e V del presente regolamento, le autorità di controllo responsabili del controllo dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in conformità dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

5.   Per l’inosservanza degli obblighi di cui al capo V del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati può, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all’articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.


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