keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Obbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
- Articolo 4 Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio correlato
- Articolo 5 Diritto dell’utente di condividere i dati con terzi
- Articolo 6 Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’utente
- Articolo 7 Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa
- Articolo 8 Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati
- Articolo 9 Compenso per la messa a disposizione dei dati
- Articolo 10 Risoluzione delle controversie
- Articolo 11 Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati
- Articolo 12 Ambito di applicazione degli obblighi per i titolari dei dati ai sensi del diritto dell’Unione a mettere a disposizione i dati
- Articolo 13 Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un’altra impresa
- Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali
- Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
- Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione
- Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati
- Articolo 18 Soddisfacimento delle richieste di dati
- Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
- Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
- Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
- Articolo 22 Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera
- Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
- Articolo 24 Portata degli obblighi tecnici
- Articolo 25 Clausole contrattuali relative al passaggio
- Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
- Articolo 27 Obbligo di buona fede
- Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali
- Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio
- Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio
- Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati
- Articolo 32 Accesso governativo e trasferimento internazionali
- Articolo 33 Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati
- Articolo 34 Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 35 Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 36 Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati
- Articolo 37 Autorità competenti e coordinatori dei dati
- Articolo 38 Diritto di presentare un reclamo
- Articolo 39 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- Articolo 40 Sanzioni
- Articolo 41 Clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard
- Articolo 42 Ruolo dell’EDIB
- Articolo 43 Banche dati che contengono determinati dati
- Articolo 44 Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo
- Articolo 45 Esercizio della delega
- Articolo 46 Procedura di comitato
- Articolo 47 Modifica del regolamento (UE) 2017/2394
- Articolo 48 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 49 Valutazione e riesame
- Articolo 50 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 47
- terzo 19
- titolare 17
- utente 12
- norma 10
- commerciali 9
- dell’articolo 7
- segreti 7
- l’ 6
- presente 6
- paragrafo 6
- regolamento 5
- diritto 5
- riservatezza 5
- misure 5
- disposizione 5
- richiesta 5
- terzi 5
- condivisione 4
- qualsiasi 4
- qualora 4
- indebito 4
- ritardo 4
- modo 4
- all’articolo 4
- disponibili 3
- richiesti 3
- personali 3
- quest’ultimo 3
- tecniche 3
- designata 3
- il 3
- prontamente 3
- competente 3
- sensi 3
- ue / 3
- informazioni 3
- accesso 3
- rifiutare 2
- sollecita 2
- volta 2
- fornisce 2
- incentivi 2
- in 2
- all’ 2
- utilizza 2
- notifica 2
- ottenuto 2
- tipo 2
- persona 2
Articolo 5
Diritto dell’ utente di condividere i dati con terzi
1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati prontamente disponibili, nonché i pertinenti meta dati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l’ utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale. I dati sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati in conformità degli articoli 8 e 9.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai dati prontamente disponibili nel contesto del collaudo di nuovi prodotti connessi, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato a meno che il loro utilizzo da parte di terzi non sia autorizzato contrattualmente.
3. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:
a) | non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente in qualsiasi modo, anche fornendo compensi pecuniari o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l’ utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1; |
b) | non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente affinché chieda al titolare dei dati di mettere i dati a disposizione di uno dei suoi servizi a norma del paragrafo 1 del presente articolo; |
c) | non riceve dall’ utente dati che quest’ultimo ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1. |
4. Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente o un terzo ai fini del paragrafo 1, l’ utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni sull’accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.
5. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica di un titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso ai dati.
6. Un titolare dei dati non utilizza dati prontamente disponibili per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del terzo, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest’ultimo non abbia autorizzato tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare facilmente tale autorizzazione in qualsiasi momento.
7. Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato, sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica per il trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.
8. La mancanza di accordo, da parte del titolare dei dati e del terzo, sulle modalità per la trasmissione dei dati non ostacola, impedisce o interferisce con l’esercizio dei diritti dell’ interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, con il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 di tale regolamento.
9. I segreti commerciali sono conservati e comunicati a terzi solo nella misura in cui tale divulgazione è strettamente necessaria per conseguire la finalità concordata tra l’ utente e il terzo. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con il terzo le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.
10. In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 9 del presente articolo o qualora il terzo non attui le misure concordate ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita al terzo per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.
11. In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dal terzo di cui al paragrafo 9 del presente articolo, tale titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto_connesso, ed è fornita per iscritto al terzo senza indebito ritardo. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.
12. Fatto salvo il diritto del terzo di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un terzo che intenda contestare la decisione del titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 10 e 11 può:
a) | presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o |
b) | convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1. |
13. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti degli interessati a norma del diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.
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