keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Obbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati
- Articolo 4 Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio correlato
- Articolo 5 Diritto dell’utente di condividere i dati con terzi
- Articolo 6 Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’utente
- Articolo 7 Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa
- Articolo 8 Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati
- Articolo 9 Compenso per la messa a disposizione dei dati
- Articolo 10 Risoluzione delle controversie
- Articolo 11 Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati
- Articolo 12 Ambito di applicazione degli obblighi per i titolari dei dati ai sensi del diritto dell’Unione a mettere a disposizione i dati
- Articolo 13 Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un’altra impresa
- Articolo 14 Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali
- Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
- Articolo 16 Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione
- Articolo 17 Richieste di messa a disposizione di dati
- Articolo 18 Soddisfacimento delle richieste di dati
- Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
- Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
- Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
- Articolo 22 Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera
- Articolo 23 Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio
- Articolo 24 Portata degli obblighi tecnici
- Articolo 25 Clausole contrattuali relative al passaggio
- Articolo 26 Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati
- Articolo 27 Obbligo di buona fede
- Articolo 28 Obblighi contrattuali di trasparenza in materia di accesso e trasferimento internazionali
- Articolo 29 Abolizione graduale delle tariffe di passaggio
- Articolo 30 Aspetti tecnici del passaggio
- Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati
- Articolo 32 Accesso governativo e trasferimento internazionali
- Articolo 33 Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati
- Articolo 34 Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 35 Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati
- Articolo 36 Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati
- Articolo 37 Autorità competenti e coordinatori dei dati
- Articolo 38 Diritto di presentare un reclamo
- Articolo 39 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
- Articolo 40 Sanzioni
- Articolo 41 Clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard
- Articolo 42 Ruolo dell’EDIB
- Articolo 43 Banche dati che contengono determinati dati
- Articolo 44 Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo
- Articolo 45 Esercizio della delega
- Articolo 46 Procedura di comitato
- Articolo 47 Modifica del regolamento (UE) 2017/2394
- Articolo 48 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 49 Valutazione e riesame
- Articolo 50 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 58
- utente 25
- titolare 20
- l’ 10
- commerciali 9
- paragrafo 8
- titolari 8
- segreti 7
- dell’ 7
- norma 7
- misure 6
- dell’articolo 6
- riservatezza 6
- prodotto_connesso 6
- competente 5
- caso 5
- terzi 5
- qualora 5
- condivisione 5
- utilizza 5
- ritardo 4
- all’articolo 4
- richiesta 4
- base 4
- personali 4
- informazioni 4
- modo 4
- presentare 4
- tecniche 4
- presente 4
- indebito 4
- possa 4
- utenti 4
- disposizione 4
- ottenere 3
- sicurezza 3
- necessarie 3
- all’autorità 3
- diritto 3
- questione 3
- qualsiasi 3
- i 3
- servizio_correlato 3
- notifica 3
- scelte 3
- l’accesso 3
- persona 3
- sensi 3
- condividere 3
- designata 3
Articolo 4
Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio_correlato
1. Qualora l’ utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto_connesso o dal servizio_correlato, i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell’ utente i dati, nonché i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, gratuitamente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile.
2. Gli utenti e i titolari dei dati possono limitare o vietare contrattualmente l’accesso ai dati, il loro uso o la loro ulteriore condivisione nel caso in cui tale trattamento possa compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto_connesso, come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, e comportare gravi effetti negativi per la salute, la sicurezza o la protezione delle persone fisiche. Le autorità settoriali possono fornire agli utenti e ai titolari dei dati competenze tecniche in tale contesto. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente articolo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37.
3. Fatto salvo il diritto dell’ utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, in caso di eventuale controversia con il titolare dei dati relativamente a limitazioni o divieti contrattuali di cui al paragrafo 2 l’ utente può:
a) | presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente; o |
b) | convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1. |
4. I titolari dei dati non rendono indebitamente difficile l’esercizio delle scelte o dei diritti degli utenti a norma del presente articolo, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o compromettendo o pregiudicando l’autonomia, il processo decisionale o le scelte dell’ utente attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un’interfaccia utente digitale o di una sua parte.
5. Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente ai fini del paragrafo 1, un titolare dei dati non impone a tale persona di fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni, in particolare dati di registro, sull’accesso dell’ utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell’ utente e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.
6. I segreti commerciali sono conservati e comunicati solo a condizione che prima della comunicazione il titolare dei dati e l’ utente adottino tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con l’ utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.
7. In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 6 o qualora l’ utente non attui le misure concordate a norma del paragrafo 6 o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita all’ utente per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.
8. In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente a norma del paragrafo 6 del presente articolo, detto titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto_connesso, ed è fornita per iscritto all’ utente e senza indebito ritardo. Qualora rifiutasse di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.
9. Fatto salvo il diritto di un utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un utente che intenda contestare la decisione di un titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 7 e 8 può:
a) | presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o |
b) | convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1. |
10. L’ utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto_connesso in concorrenza con il prodotto_connesso da cui provengono i dati, né li condivide con un terzo con tale intenzione e non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante o, se applicabile, del titolare dei dati.
11. L’ utente non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso agli stessi.
12. Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato sono messi a disposizione dell’ utente dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica del trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.
13. Un titolare dei dati utilizza eventuali dati non personali prontamente disponibili solo sulla base di un contratto stipulato con l’ utente. Un titolare dei dati non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell’ utente, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la sua posizione commerciale sui mercati in cui l’ utente è attivo.
14. I titolari dei dati non mettono a disposizione di terzi i dati non personali del prodotto a fini commerciali o non commerciali diversi dall’esecuzione del loro contratto con l’ utente. Se del caso, i titolari dei dati vincolano contrattualmente i terzi a non condividere ulteriormente i dati da essi ricevuti.
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