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keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

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2023/2854 IT cercato: 'tempestivo' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index tempestivo:

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

    CAPO III
    OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE

    CAPO IV
    CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE

    CAPO V
    METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
  • 1 Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati

  • CAPO VI
    PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
  • 1 Articolo 27 Obbligo di buona fede

  • CAPO VII
    ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI

    CAPO VIII
    INTEROPERABILITÀ

    CAPO IX
    ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
  • 1 Articolo 38 Diritto di presentare un reclamo

  • CAPO X
    DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE

    CAPO XI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 15

Necessità eccezionale di utilizzare i dati

1.   Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti:

a)

se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica e l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti;

b)

in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora:

i)

un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione agisca sulla base del diritto dell’Unione o nazionale e abbia individuato dati specifici la cui mancanza gli impedisce di svolgere un compito specifico svolto nell’interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge, quali la redazione di statistiche ufficiali, la mitigazione o la ripresa dopo un’ emergenza_pubblica; e

ii)

l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione abbia esaurito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere tali dati, compresi, l’acquisto dei dati sul mercato ai prezzi di mercato o il ricorso a obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati oppure l’adozione di nuove misure legislative che potrebbero garantire la tempestiva disponibilità dei dati.

2.   Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.

3.   L’obbligo di dimostrare che l’ ente_pubblico non ha potuto ottenere i dati non personali acquistandoli sul mercato non si applica quando il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e quando l’acquisto di tali dati non è autorizzato dal diritto nazionale.

Articolo 27

Obbligo di buona fede

Tutte le parti interessate, inclusi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione, cooperano in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati e mantenere la continuità del servizio di trattamento dei dati.

Articolo 38

Diritto di presentare un reclamo

1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. Su richiesta, il coordinatore dei dati fornisce tutte le informazioni necessarie alle persone fisiche e giuridiche per presentare i loro reclami all’autorità competente appropriata.

2.   L’autorità competente alla quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante, conformemente al diritto nazionale, dello stato del procedimento e della decisione adottata.

3.   Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami efficacemente e in modo tempestivo, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica i meccanismi di cooperazione di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2017/2394.


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