keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 2 Articolo 31 Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 8
- servizi 8
- trattamento 7
- applicano 3
- presente 3
- capo 3
- cliente 3
- obblighi 3
- all’articolo 3
- fornitore 2
- singolo 2
- gli 2
- versione 1
- periodo 1
- destinata 1
- produzione 1
- fini 1
- prova 1
- valutazione 1
- forniti 1
- articolo 1
- limitato 1
- tempo 1
- prima 1
- catalogo 1
- contratto 1
- fornitura 1
- informa 1
- potenziale 1
- accesso 1
- governativo 1
- trasferimento 1
- internazionali 1
- conclusione 1
- offerti 1
- tramite 1
- soddisfare 1
- specifico 1
- taluni 1
- lettera 1
- paragrafi 1
- caratteristiche 1
- principali 1
- state 1
- maggior 1
- personalizzate 1
- fine 1
- esigenze 1
- commerciale 1
- specifiche 1
Articolo 31
Regime specifico per taluni servizi di trattamento dei dati
1. Gli obblighi di cui all’articolo 23, lettera d), all’articolo 29 e all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, non si applicano ai servizi di trattamento dei dati le cui caratteristiche principali siano state per la maggior parte personalizzate al fine di soddisfare le esigenze specifiche di un singolo cliente, o i cui componenti siano stati tutti sviluppati per le finalità di un singolo cliente, e qualora tali servizi di trattamento dei dati non siano offerti su vasta scala commerciale tramite il catalogo di servizi del fornitore di servizi di trattamento dei dati.
2. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti come versione non destinata alla produzione, a fini di prova e valutazione e per un periodo limitato di tempo.
3. Prima della conclusione di un contratto sulla fornitura dei servizi di trattamento dei dati di cui al presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il potenziale cliente degli obblighi del presente capo che non si applicano.
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
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