search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 IT cercato: 'ottenuti' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index ottenuti:


whereas ottenuti:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 595

 

Articolo 4

Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio_correlato

1.   Qualora l’ utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto_connesso o dal servizio_correlato, i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell’ utente i dati, nonché i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, gratuitamente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile.

2.   Gli utenti e i titolari dei dati possono limitare o vietare contrattualmente l’accesso ai dati, il loro uso o la loro ulteriore condivisione nel caso in cui tale trattamento possa compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto_connesso, come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, e comportare gravi effetti negativi per la salute, la sicurezza o la protezione delle persone fisiche. Le autorità settoriali possono fornire agli utenti e ai titolari dei dati competenze tecniche in tale contesto. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente articolo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37.

3.   Fatto salvo il diritto dell’ utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, in caso di eventuale controversia con il titolare dei dati relativamente a limitazioni o divieti contrattuali di cui al paragrafo 2 l’ utente può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

4.   I titolari dei dati non rendono indebitamente difficile l’esercizio delle scelte o dei diritti degli utenti a norma del presente articolo, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o compromettendo o pregiudicando l’autonomia, il processo decisionale o le scelte dell’ utente attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un’interfaccia utente digitale o di una sua parte.

5.   Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente ai fini del paragrafo 1, un titolare dei dati non impone a tale persona di fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni, in particolare dati di registro, sull’accesso dell’ utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell’ utente e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.

6.   I segreti commerciali sono conservati e comunicati solo a condizione che prima della comunicazione il titolare dei dati e l’ utente adottino tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con l’ utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

7.   In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 6 o qualora l’ utente non attui le misure concordate a norma del paragrafo 6 o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita all’ utente per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.

8.   In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente a norma del paragrafo 6 del presente articolo, detto titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto_connesso, ed è fornita per iscritto all’ utente e senza indebito ritardo. Qualora rifiutasse di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.

9.   Fatto salvo il diritto di un utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un utente che intenda contestare la decisione di un titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 7 e 8 può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

10.   L’ utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto_connesso in concorrenza con il prodotto_connesso da cui provengono i dati, né li condivide con un terzo con tale intenzione e non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante o, se applicabile, del titolare dei dati.

11.   L’ utente non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso agli stessi.

12.   Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto_connesso o di un servizio_correlato sono messi a disposizione dell’ utente dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica del trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

13.   Un titolare dei dati utilizza eventuali dati non personali prontamente disponibili solo sulla base di un contratto stipulato con l’ utente. Un titolare dei dati non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell’ utente, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la sua posizione commerciale sui mercati in cui l’ utente è attivo.

14.   I titolari dei dati non mettono a disposizione di terzi i dati non personali del prodotto a fini commerciali o non commerciali diversi dall’esecuzione del loro contratto con l’ utente. Se del caso, i titolari dei dati vincolano contrattualmente i terzi a non condividere ulteriormente i dati da essi ricevuti.

Articolo 17

Richieste di messa a disposizione di dati

1.   Se richiede dati a norma dell’articolo 14, un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione:

a)

specifica i dati richiesti, compresi i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati;

b)

dimostra che sono soddisfatte le condizioni necessarie perché sussista una necessità eccezionale di cui all’articolo 15 al cui fine sono richiesti i dati;

c)

spiega la finalità della richiesta, l’utilizzo previsto dei dati richiesti, compreso, se del caso, da parte di un terzo in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la durata di tale utilizzo e, se pertinente, le modalità con cui il trattamento dei dati personali risponderà alla necessità eccezionale;

d)

specifica, se possibile, quando si prevede che i dati siano cancellati da tutte le parti che vi hanno accesso;

e)

giustifica la scelta del titolare dei dati cui è rivolta la richiesta;

f)

specifica gli eventuali altri enti pubblici, o la Commissione, la Banca centrale europea o gli organismi_dell’Unione e i terzi con i quali si prevede che saranno condivisi i dati richiesti;

g)

qualora siano richiesti dati personali, specifica le misure tecniche e organizzative necessarie e proporzionate per attuare i principi di protezione dei dati e le garanzie necessarie, quali la pseudonimizzazione, come anche la possibilità o meno, per il titolare dei dati, di applicare l’anonimizzazione prima di mettere i dati a disposizione;

h)

indica la disposizione legislativa che attribuisce all’ ente_pubblico richiedente, alla Commissione, alla Banca centrale europea o all’organismo dell’Unione lo specifico compito svolto nell’interesse pubblico pertinente per la richiesta dei dati;

i)

specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione e il termine di cui all’articolo 18, paragrafo 2, entro il quale il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta;

j)

si adopera al meglio per evitare che il soddisfacimento della richiesta di dati comporti la responsabilità del titolare dei dati per violazione del diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Una richiesta di dati presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo:

a)

è presentata per iscritto ed espressa in un linguaggio chiaro, conciso e semplice, comprensibile per il titolare dei dati;

b)

è specifica per quanto riguarda il tipo di dati richiesti e corrisponde ai dati su cui il titolare dei dati ha il controllo al momento della richiesta;

c)

è proporzionata alla necessità eccezionale e debitamente giustificata, per quanto riguarda la granularità e il volume dei dati richiesti e la frequenza di accesso ai dati richiesti;

d)

rispetta gli obiettivi legittimi del titolare dei dati, impegnandosi a rispettare la tutela dei segreti commerciali in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, e tenendo conto dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati;

e)

riguarda dati non personali e, solo nel caso in cui sia dimostrato che ciò è insufficiente a rispondere alla necessità eccezionale di usare i dati, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), richiede dati personali in forma pseudominizzata e istituisce le misure tecniche e organizzative che saranno adottate per proteggere i dati;

f)

informa il titolare dei dati delle sanzioni che l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37 impone a norma dell’articolo 40 in caso di mancato soddisfacimento della richiesta;

g)

qualora sia presentata da un ente_pubblico, è trasmessa al coordinatore dei dati, di cui all’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito l’ ente_pubblico richiedente, che mette la richiesta a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo, a meno che ritenga che tale pubblicazione costituirebbe un rischio per la sicurezza pubblica;

h)

qualora la richiesta sia presentata dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e da un organismo dell’Unione è resa disponibile al pubblico online senza indebito ritardo;

i)

qualora siano richiesti dati personali, è notificata senza indebito ritardo all’autorità di controllo responsabile di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nello Stato membro in cui l’ ente_pubblico è stabilito.

La Banca centrale europea e gli organismi_dell’Unione informano la Commissione delle loro richieste

3.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione non mette i dati ottenuti a norma del presente capo a disposizione per il riutilizzo ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2022/868 o dell’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/1024. Il regolamento (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 non si applicano ai dati detenuti da enti pubblici ottenuti a norma del presente capo.

4.   Il paragrafo 3 del presente articolo non preclude a un ente_pubblico, o alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione al fine di svolgere i compiti di cui all’articolo 15, secondo quanto specificato nella richiesta a norma del paragrafo 1, lettera f ) del presente articolo, o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia delegato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Gli obblighi incombenti agli enti pubblici a norma dell’articolo 19, in particolare le garanzie tese a preservare la riservatezza dei segreti commerciali, si applicano anche a detti terzi. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente_pubblico o la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ne informa senza indebito ritardo il titolare dei dati che li ha trasmessi.

5.   Se ritiene che i suoi diritti di cui al presente capo siano stati violati dalla trasmissione o dalla messa a disposizione dei dati, il titolare dei dati può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito.

6.   La Commissione elabora un modello per le richieste a norma del presente articolo.

Articolo 21

Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici

1.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo:

a)

con persone o organizzazioni al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche compatibili con la finalità per la quale i dati sono stati richiesti; o

b)

con istituti nazionali di statistica ed Eurostat per la produzione di statistiche ufficiali.

2.   Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza fini di lucro o nell’ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell’Unione o nazionale. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un’influenza significativa che è probabile possa comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

3.   Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo rispettano gli stessi obblighi applicabili agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea o agli organismi_dell’Unione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 19.

4.   Nonostante l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo possono conservare i dati ricevuti per la finalità per la quale sono stati richiesti per un periodo massimo di sei mesi dalla loro cancellazione da parte degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi_dell’Unione.

5.   Se intende trasmettere o mettere a disposizione dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione informa in merito, senza indebito ritardo, il titolare dei dati che li ha trasmessi, indicando l’identità e i dati di contatto dell’organizzazione o della persona che riceve i dati, le finalità della trasmissione o della messa a disposizione dei dati, il periodo per il quale i dati devono essere utilizzati e le misure tecniche e organizzative di protezione adottate, compresi i casi in cui si tratta di dati personali o segreti commerciali. Se è in disaccordo con la trasmissione o la messa a disposizione dei dati, il titolare dei dati può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 40

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 12 settembre 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico facilmente accessibile di tali misure.

3.   Per l’inflizione delle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni dell’EDIB e dei criteri non esaustivi seguenti:

a)

la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione;

b)

eventuali azioni intraprese dall’autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio;

c)

eventuali violazioni commesse in precedenza dall’autore della violazione;

d)

i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dall’autore della violazione in ragione della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e)

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;

f)

il fatturato annuo nell’Unione nell’esercizio precedente dell’autore della violazione.

4.   Per l’inosservanza degli obblighi di cui ai capi II, III e V del presente regolamento, le autorità di controllo responsabili del controllo dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in conformità dell’articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

5.   Per l’inosservanza degli obblighi di cui al capo V del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati può, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all’articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell’importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Articolo 43

Banche dati che contengono determinati dati

Il diritto «sui generis» di cui all’articolo 7 della direttiva 96/9/CE non si applica quando i dati sono ottenuti o generati da un prodotto_connesso o un servizio_correlato che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione agli articoli 4 e 5.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI


whereas









keyboard_arrow_down