keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 2 Articolo 21 Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 16
- norma 6
- organizzazioni 6
- presente 4
- europea 4
- centrale 4
- banca 4
- persone 4
- ricevono 3
- dell’unione 3
- disposizione 3
- finalità 3
- dell’articolo 3
- ricevuti 2
- messa 2
- commerciali 2
- stati 2
- le 2
- paragrafo 2
- trasmissione 2
- diritto 2
- organismo 2
- ente_pubblico 2
- periodo 2
- titolare 2
- istituti 2
- ricerca 2
- enti 2
- pubblici 2
- organismi_dell’unione 2
- richiesti 2
- merito 1
- ritardo 1
- indebito 1
- trasmessi 1
- mesi 1
- informa 1
- mettere 1
- trasmettere 1
- intende 1
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- cancellazione 1
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- massimo 1
- conservare 1
- possono 1
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- contatto 1
- tratta 1
Articolo 21
Condivisione dei dati ottenuti nel contesto di necessità eccezionali con organismi di ricerca o istituti statistici
1. Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo:
a) | con persone o organizzazioni al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche compatibili con la finalità per la quale i dati sono stati richiesti; o |
b) | con istituti nazionali di statistica ed Eurostat per la produzione di statistiche ufficiali. |
2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza fini di lucro o nell’ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell’Unione o nazionale. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un’influenza significativa che è probabile possa comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.
3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo rispettano gli stessi obblighi applicabili agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea o agli organismi_dell’Unione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 19.
4. Nonostante l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo possono conservare i dati ricevuti per la finalità per la quale sono stati richiesti per un periodo massimo di sei mesi dalla loro cancellazione da parte degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi_dell’Unione.
5. Se intende trasmettere o mettere a disposizione dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione informa in merito, senza indebito ritardo, il titolare dei dati che li ha trasmessi, indicando l’identità e i dati di contatto dell’organizzazione o della persona che riceve i dati, le finalità della trasmissione o della messa a disposizione dei dati, il periodo per il quale i dati devono essere utilizzati e le misure tecniche e organizzative di protezione adottate, compresi i casi in cui si tratta di dati personali o segreti commerciali. Se è in disaccordo con la trasmissione o la messa a disposizione dei dati, il titolare dei dati può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui è stabilito.
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