keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 12
- ente_pubblico 4
- dell’unione 4
- mercato 3
- banca 3
- centrale 3
- europea 3
- ottenere 3
- l’ 3
- l’organismo 2
- statistiche 2
- personali 2
- ufficiali 2
- l’acquisto 2
- nazionale 2
- necessità 2
- disposizione 2
- compito 2
- specifico 2
- svolto 2
- nell’interesse 2
- pubblico 2
- diritto 2
- mezzi 2
- emergenza_pubblica 2
- utilizzare 2
- un’ 2
- circostanze 2
- applica 2
- eccezionale 2
- ripresa 1
- produzione 1
- acquistandoli 1
- mitigazione 1
- esaurito 1
- tutti 1
- dimostrare 1
- l’obbligo 1
- compresi 1
- imprese 1
- piccole 1
- microimprese 1
- potuto 1
- ricorso 1
- prezzi 1
- legislative 1
- garantire 1
- tempestiva 1
- disponibilità 1
- il 1
Articolo 15
Necessità eccezionale di utilizzare i dati
1. Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti:
a) | se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica e l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti; |
b) | in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora:
|
2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.
3. L’obbligo di dimostrare che l’ ente_pubblico non ha potuto ottenere i dati non personali acquistandoli sul mercato non si applica quando il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e quando l’acquisto di tali dati non è autorizzato dal diritto nazionale.
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