search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 IT cercato: 'adottare' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index adottare:


whereas adottare:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 920

 

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

1.   Gli utenti, i titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, per comporre le controversie ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 9, e dell’articolo 5, paragrafo 12, nonché le controversie relative all’adempimento, da parte del titolare dei dati, dell’obbligo di mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, nonché a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e a modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma del presente capo e del capo IV.

2.   Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono noti alle parti interessate le tariffe, o i meccanismi utilizzati per determinare tali tariffe, prima che le parti interessate richiedano una decisione.

3.   In caso di controversie deferite a un organismo di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore dell’ utente o del destinatario dei dati, il titolare dei dati sostiene tutti i costi stabiliti dall’organismo di risoluzione delle controversie e rimborsa all’ utente o al destinatario dei dati tutte le altre spese ragionevoli da questi sostenute relativamente alla risoluzione della controversia. Qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore del titolare dei dati, l’ utente o il destinatario dei dati non è tenuto a rimborsare costi o altre spese che il titolare dei dati ha sostenuto o deve sostenere relativamente alla risoluzione della controversia, a meno che l’organismo di risoluzione delle controversie ritenga che l’ utente o il destinatario dei dati abbia agito manifestamente in malafede.

4.   I clienti e i fornitori di servizi di trattamento dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, per comporre le controversie relative a violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, in conformità degli articoli da 23 a 31.

5.   Su richiesta dell’organismo di risoluzione delle controversie lo Stato membro in cui questi è stabilito certifica che l’organismo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

è imparziale e indipendente e adotterà le proprie decisioni conformemente a norme procedurali chiare, non discriminatorie ed eque;

b)

dispone delle competenze necessarie, in particolare in relazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori, compreso il compenso, e alla messa a disposizione dei dati in modo trasparente, che consentono all’organismo di determinare efficacemente tali condizioni;

c)

è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

d)

è in grado di adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di risoluzione delle controversie certificati in conformità del paragrafo 5. La Commissione pubblica un elenco di tali organismi su un sito web dedicato e lo mantiene aggiornato.

7.   Un organismo di risoluzione delle controversie rifiuta di dare seguito a una richiesta di risoluzione di una controversia già presentata dinanzi a un altro organismo di risoluzione delle controversie o dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

8.   Un organismo di risoluzione delle controversie concede alle parti la possibilità, entro un termine ragionevole, di esprimere il loro punto di vista sulle questioni che le parti hanno sottoposto a tale organismo. In tale contesto, ciascuna delle parti in causa trasmette alle parti le comunicazioni relative alla controversia presentate dall’altra parte e le eventuali dichiarazioni di esperti. Alle parti è data la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali comunicazioni e dichiarazioni.

9.   Un organismo di risoluzione delle controversie adotta la sua decisione su una questione sottopostagli entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 4. Tale decisione è adottata per iscritto o su un supporto durevole ed è suffragata da una motivazione.

10.   Gli organismi di risoluzione delle controversie redigono e rendono pubbliche le relazioni annuali di attività. Tali relazioni annuali contengono in particolare le informazioni generali seguenti:

a)

un’aggregazione dei risultati delle controversie;

b)

il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

c)

i motivi più comuni alla base delle controversie.

11.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliori prassi, un organismo pubblico di risoluzione delle controversie può decidere di includere raccomandazioni nella relazione di cui al paragrafo 10 su come evitare o risolvere problemi.

12.   La decisione dell’organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti solo se le parti hanno esplicitamente acconsentito al suo carattere vincolante prima dell’avvio del procedimento di risoluzione delle controversie.

13.   Il presente articolo non pregiudica il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

Articolo 29

Abolizione graduale delle tariffe di passaggio

1.   A decorrere dal 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono al cliente tariffe di passaggio per il processo di passaggio ad altri fornitori.

2.   A decorrere dall’11 gennaio 2024 e fino al 12 gennaio 2027, i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre al cliente tariffe di passaggio ridotte per il passaggio ad altri fornitori.

3.   Le tariffe di passaggio ridotte di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati.

4.   Prima di stipulare un contratto con un cliente, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono al potenziale cliente informazioni chiare sulle spese standard di servizio e sulle sanzioni che potrebbero essere imposte in caso di risoluzione anticipata, nonché sulle tariffe di passaggio ridotte, che potrebbero essere applicate durante il periodo di cui al paragrafo 2.

5.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati forniscono informazioni a un cliente sui servizi di trattamento dei dati che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell’architettura dei dati, delle risorse_digitali o dei servizi.

6.   Se del caso, i fornitori di servizi di trattamento dei dati mettono le informazioni, di cui al paragrafo 4 e 5, a disposizione dei clienti attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo facilmente accessibile.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento istituendo un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato al fine di garantire che l’abolizione e la riduzione delle tariffe di passaggio, a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sia conseguita entro i termini di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 33

Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati

1.   Per facilitare l’ interoperabilità dei dati , dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati, che costituiscono quadri interoperabili per scopi specifici, settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile, i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti rispettano i requisiti essenziali seguenti:

a)

il contenuto degli insiemi di dati, le restrizioni all’uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l’incertezza dei dati sono descritti, se del caso in un formato leggibile da dispositivo automatico, in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli;

b)

le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici, se disponibili, sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente;

c)

i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d’uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l’accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo, in download in blocco o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico, qualora tecnicamente fattibile e non di ostacolo al buon funzionamento del prodotto_connesso;

d)

se del caso, sono forniti i mezzi per consentire l’ interoperabilità degli strumenti concepiti per automatizzare l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati, ad esempio i contratti intelligenti.

Tali requisiti possono avere carattere generico o riguardare settori specifici, tenendo pienamente conto dell’interrelazione con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione ai requisiti che, per loro natura, non sono in grado di produrre l’effetto atteso a meno che non siano ulteriormente specificati in atti giuridici vincolanti dell’Unione e al fine di riflettere adeguatamente gli sviluppi tecnologici e di mercato.

La Commissione, quando adotta atti delegati, tiene conto dei pareri dell’EDIB conformemente all’articolo 42, lettera c), punto iii).

3.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

4.   Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche_comuni che contemplino uno o tutti i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma_armonizzata che soddisfi i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e:

i)

la richiesta non è stata accettata;

ii)

le norme armonizzate che rispondono a tale richiesta non sono ultimati entro una determinata scadenza a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; oppure

iii)

le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

b)

nessun riferimento a norme armonizzate che contemplino i requisiti essenziali pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

6.   Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

7.   Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto dei pareri del EDIB e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

8.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le specifiche_comuni stabilite da atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 o parti di essi siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche_comuni o parti di esse.

9.   Qualora una norma_armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione ai fini della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma_armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Qualora il riferimento di una norma_armonizzata sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti essenziali contemplati da tali norme armonizzate.

10.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

11.   La Commissione può adottare orientamenti, tenendo conto della proposta dell’EDIB conformemente all’articolo 30, lettera h), del regolamento (UE) 2022/868, che stabiliscono quadri interoperabili di norme e prassi comuni per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati.

Articolo 35

Interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati

1.   Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme armonizzate per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati:

a)

conseguono ove tecnicamente fattibile, l’ interoperabilità tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano lo stesso_tipo_di_servizio;

b)

aumentano la portabilità delle risorse_digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano lo stesso_tipo_di_servizio;

c)

facilitano, ove tecnicamente fattibile, l’ equivalenza_funzionale tra i diversi servizi di trattamento dei dati di cui all’articolo 30, paragrafo 1, che riguardano lo stesso_tipo_di_servizio ;

d)

non incidono negativamente sulla sicurezza e sull’integrità dei servizi di trattamento dei dati e dei dati stessi;

e)

sono concepite in modo tale da consentire i progressi tecnologici e l’inclusione di nuove funzioni e innovazioni nei servizi di trattamento dei dati.

2.   Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme armonizzate per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati contemplano adeguatamente:

a)

gli aspetti di interoperabilità del cloud per quanto riguarda l’ interoperabilità del trasporto, l’ interoperabilità sintattica, l’ interoperabilità semantica dei dati, l’ interoperabilità comportamentale e l’ interoperabilità in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (policy interoperability);

b)

gli aspetti della portabilità dei dati su cloud per quanto riguarda la portabilità sintattica dei dati, la portabilità semantica dei dati e la portabilità dei dati in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (data policy portability);

c)

gli aspetti delle applicazioni su cloud per quanto riguarda la portabilità sintattica delle applicazioni, la portabilità delle istruzioni delle applicazioni, la portabilità dei meta dati delle applicazioni, la portabilità del comportamento delle applicazioni e la portabilità delle applicazioni in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (application policy portability).

3.   Le specifiche di interoperabilità aperte rispettano l’allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012.

4.   Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dopo aver tenuto conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione.

5.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche_comuni sulla base di specifiche basate sull’ interoperabilità aperte che contemplino tutti i requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pareri delle autorità competenti pertinenti di cui all’articolo 37, paragrafo 5, lettera h), e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

7.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, può modifica l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

8.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, la Commissione pubblica, mediante atti di esecuzione, i riferimenti delle norme armonizzate e delle specifiche_comuni per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati in un archivio centrale dell’Unione delle norme per l’ interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati.

9.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 36

Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati

1.   Il venditore di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati, assicura che tali contratti intelligenti rispettino i requisiti essenziali seguenti:

a)

robustezza e controllo dell’accesso, garantire che il contratto_intelligente sia stato progettato in modo da offrire meccanismi di controllo dell’accesso e un grado di robustezza molto elevato per evitare errori funzionali e resistere alla manipolazione di terzi;

b)

cessazione e interruzione sicure, per garantire che esista un meccanismo per cessare l’esecuzione continua delle transazioni e che contratto_intelligente comprenda funzioni interne che possano reimpostarlo o trasmettergli l’istruzione di fermare o interrompere il proprio funzionamento, in particolare per evitare esecuzioni accidentali future;

c)

archiviazione e continuità dei dati, per garantire, nel caso in cui si debba procedere alla risoluzione o alla disattivazione di un contratto_intelligente, che vi sia la possibilità di archiviare i dati relativi alle transazioni nonché la logica e il codice del contratto_intelligente al fine di tenere traccia delle operazioni effettuate sui dati in passato (verificabilità);

d)

controllo dell’accesso, per garantire che un contratto_intelligente sia protetto mediante meccanismi rigorosi di controllo dell’accesso sul piano della governance e del contratto_intelligente; e

e)

coerenza, per garantire che si intende la coerenza con le clausole dell’accordo di condivisione dei dati che il contratto_intelligente esegue.

2.   Il venditore di contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati effettua una valutazione della conformità al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e, se tali requisiti sono soddisfatti, rilascia una dichiarazione di conformità UE.

3.   Con la dichiarazione di conformità UE il venditore di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’implementazione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati, è responsabile del rispetto dei requisiti essenziali di cui al paragrafo 1.

4.   Si presume che un contratto_intelligente che soddisfa le norme armonizzate o le pertinenti parti di tali norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sia conforme ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

5.   Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche_comuni che contemplino una o tutti i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma_armonizzata che soddisfi i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e:

i)

la richiesta non è stata accettata,

ii)

le norme armonizzate che rispondono a tale richiesta non sono ultimati entro una determinata scadenza a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, oppure

iii)

le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

b)

nessun riferimento a norme armonizzate che contemplino i requisiti essenziali pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

7.   Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8.   Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 6, la Commissione tiene conto dei pareri del EDIB e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

9.   Si presume che il venditore di contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’implementazione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati che soddisfano le specifiche_comuni stabilite da atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 o parti di essi sia conforme ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche_comuni o parti di esse.

10.   Qualora una norma_armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicare il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma_armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Qualora il riferimento di una norma_armonizzata sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti essenziali contemplati da tali norme armonizzate.

11.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, modifica l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

CAPO IX

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 37

Autorità competenti e coordinatori dei dati

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’applicazione e dell’esecuzione del presente regolamento (autorità competenti). Gli Stati membri possono istituire una o più nuove autorità o fare affidamento sulle autorità esistenti.

2.   Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, tra di esse designa un coordinatore dei dati per facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e per assistere le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento su tutte le questioni relative alla sua applicazione ed esecuzione. Le autorità competenti, nell’esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 5, cooperano tra loro.

3.   Le autorità di controllo incaricate di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis.

Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di monitorare l’applicazione del presente regolamento nella misura in cui riguarda la Commissione, la Banca centrale europea o gli organismi_dell’Unione. Ove pertinente, l’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 si applica mutatis mutandis.

I compiti e i poteri delle autorità di controllo di cui al presente paragrafo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo:

a)

per questioni specifiche concernenti l’accesso ai dati settoriali e il loro utilizzo relative all’attuazione del presente regolamento è rispettata la competenza delle autorità settoriali;

b)

l’autorità competente incaricata dell’applicazione e dell’esecuzione degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35 ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i compiti e poteri delle autorità competenti siano chiaramente definiti e comprendano:

a)

la promozione dell’ alfabetizzazione_in_materia_di_ dati e la sensibilizzazione degli utenti e delle entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento in merito ai diritti e agli obblighi a norma del presente regolamento;

b)

il trattamento dei reclami derivanti da presunte violazioni del presente regolamento, anche in relazione a segreti commerciali, lo svolgimento di indagini, nella misura appropriata, sull’oggetto dei reclami e la periodica trasmissione di informazioni ai reclamanti, conformemente al diritto nazionale se del caso, in merito allo stato e all’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o il coordinamento con un’altra autorità competente;

c)

lo svolgimento di indagini su questioni relative all’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità competente o da un’altra autorità pubblica;

d)

l’inflizione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, o l’avvio di procedimenti giudiziari per l’inflizione di ammende;

e)

il monitoraggio degli sviluppi tecnologici e dei pertinenti sviluppi commerciali rilevanti per la messa a disposizione e l’utilizzo dei dati;

f)

la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri e, ove opportuno, con la Commissione o l’EDIB per garantire l’applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento, compreso lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo, anche per quanto riguarda il paragrafo 10 del presente articolo;

g)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti incaricate dell’attuazione di altri atti giuridici dell’Unione o nazionali, comprese le autorità competenti nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche, l’autorità di controllo incaricata di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 o le autorità settoriali, per garantire che il presente regolamento sia applicato coerentemente con il diritto dell’Unione e nazionale;

h)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti per garantire che gli articoli da 23 a 31 e gli articoli 34 e 35 siano applicati coerentemente con altro diritto dell’Unione e misure di autoregolamentazione applicabili ai fornitori di servizi di trattamento dei dati;

i)

la garanzia che le tariffe per il passaggio siano abolite conformemente all’articolo 29;

j)

l’esame delle richieste di dati presentate a norma del capo V.

Laddove designato, il coordinatore dei dati facilita la cooperazione di cui alle lettere f), g) e h), del primo comma e assiste le autorità competenti su loro richiesta.

6.   Il coordinatore dei dati, laddove tale autorità competenti sia stata designata:

a)

funge da punto di contatto unico per tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento;

b)

garantisce che le richieste di messa a disposizione dei dati presentate da enti pubblici in caso di eccezionale necessità a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online e promuove accordi di condivisione dei dati volontari tra enti pubblici e titolari dei dati;

c)

informa la Commissione, su base annua, dei rifiuti notificati a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11.

7.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate e i compiti e poteri e, ove opportuno, il nome del coordinatore dei dati. La Commissione tiene un registro pubblico di tali autorità.

8.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti rimangono imparziali, non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni, per singoli casi, da altre autorità pubbliche o da privati.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano delle risorse umane e tecniche sufficienti e delle opportune competenze per svolgere efficacemente i propri compiti conformemente al presente regolamento.

10.   Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono soggette alla competenza dello Stato membro nel quale sono stabilite. Laddove l’entità sia stabilita in più di uno Stato membro, è considerata soggetta alla competenza dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale, ossia dove ha la sua amministrazione centrale o la sua sede sociale da cui esercita le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo.

11.   Qualsiasi entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che renda disponibili prodotti connessi o offra servizi correlati nell’Unione e che non sia stabilita nell’Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri.

12.   Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve da un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione il mandato di essere interpellato oltre all’entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione per garantire la conformità al presente regolamento.

13.   Un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale a cura di tale entità fa salve la responsabilità e le eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro di essa. Fino a quando l’entità non avrà designato un rappresentante legale a norma del presente articolo, essa sarà soggetta alla competenza di tutti gli Stati membri, se del caso, al fine di garantire l’applicazione ed esecuzione del presente regolamento. Qualsiasi autorità competente può esercitare la propria competenza, anche infliggendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a condizione che l’entità non sia soggetta a procedimenti esecutivi a norma del presente regolamento in relazione agli stessi fatti da parte di un’altra autorità competente.

14.   Le autorità competenti hanno il potere di chiedere agli utenti, ai titolari dei dati o ai destinatari dei dati, ovvero ai loro rappresentanti legali, soggetti alla competenza del loro Stato membro tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità al presente regolamento. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all’assolvimento del compito di base.

15.   Se un’autorità competente di uno Stato membro chiede misure di assistenza o di esecuzione a un’autorità competente di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. Al ricevimento di tale richiesta, l’autorità competente fornisce una risposta in cui si precisano le azioni che sono state adottate o che si prevede di adottare, senza indebito ritardo.

16.   Le autorità competenti rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. Tutte le informazioni scambiate nel quadro di una richiesta di assistenza e fornite a norma del presente articolo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 45

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’11 gennaio 2024.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, e dell’articolo 33, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


whereas









keyboard_arrow_down