keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 15 Necessità eccezionale di utilizzare i dati
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 24
- ente_pubblico 8
- dell’unione 8
- mercato 6
- banca 6
- centrale 6
- europea 6
- ottenere 6
- l’ 6
- l’organismo 4
- statistiche 4
- personali 4
- ufficiali 4
- l’acquisto 4
- nazionale 4
- necessità 4
- disposizione 4
- compito 4
- specifico 4
- svolto 4
- nell’interesse 4
- pubblico 4
- diritto 4
- mezzi 4
- emergenza_pubblica 4
- utilizzare 4
- un’ 4
- circostanze 4
- applica 4
- eccezionale 4
- ripresa 2
- produzione 2
- acquistandoli 2
- mitigazione 2
- esaurito 2
- tutti 2
- dimostrare 2
- l’obbligo 2
- compresi 2
- imprese 2
- piccole 2
- microimprese 2
- potuto 2
- ricorso 2
- prezzi 2
- legislative 2
- garantire 2
- tempestiva 2
- disponibilità 2
- il 2
Articolo 15
Necessità eccezionale di utilizzare i dati
1. Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti:
a) | se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica e l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti; |
b) | in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora:
|
2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.
3. L’obbligo di dimostrare che l’ ente_pubblico non ha potuto ottenere i dati non personali acquistandoli sul mercato non si applica quando il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e quando l’acquisto di tali dati non è autorizzato dal diritto nazionale.
Articolo 15
Necessità eccezionale di utilizzare i dati
1. Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti:
a) | se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica e l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti; |
b) | in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora:
|
2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.
3. L’obbligo di dimostrare che l’ ente_pubblico non ha potuto ottenere i dati non personali acquistandoli sul mercato non si applica quando il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e quando l’acquisto di tali dati non è autorizzato dal diritto nazionale.
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