keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- 2 Art. 21 Obblighi di segnalazione
- 1 Art. 22 Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- incidente 21
- unione 18
- incidenti 16
- cert-ue 16
- caso 13
- soggetti_dell 12
- articolo 9
- significativo 9
- risposta 9
- informazioni 9
- impatto 8
- relazione 8
- ritardo 6
- indebito 6
- soggetto 5
- coordinamento 5
- cibersicurezza 5
- iicb 5
- pertinenti 4
- membro 4
- cooperazione 4
- notifica 4
- paragrafo 4
- norma 4
- segnalazione 4
- momento 3
- indirizzi 3
- diversi 3
- soggetti 3
- direttiva 3
- ue / 3
- il 3
- richiesta 3
- raccomandazioni 3
- enisa 3
- finale 3
- misure 3
- attenuazione 3
- condivisione 3
- significativa 3
- minaccia_informatica 3
- ambiente 3
- transfrontaliero 3
- interessati 3
- presente 3
- vulnerabilità 3
- quasi 3
- informatiche 3
- i 3
- significativi 3
Articolo 21
Obblighi di segnalazione
1. Un incidente è considerato significativo se:
a) | ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa per il funzionamento del soggetto dell'Unione interessato o perdite finanziarie per lo stesso; |
b) | ha interessato o è in grado di interessare altre persone fisiche o giuridiche causando considerevoli danni materiali o immateriali. |
2. I soggetti_dell'Unione presentano al CERT-UE:
a) | senza indebito ritardo, e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, un preallarme che, se opportuno, indichi se l' incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti illegittimi o malevoli o può avere un impatto transfrontaliero o che interessi diversi soggetti; |
b) | senza indebito ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell' incidente significativo, una notifica di incidente che, se opportuno, aggiorni le informazioni di cui alla lettera a) e indichi una valutazione iniziale dell' incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione; |
c) | su richiesta del CERT-UE, una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione; |
d) | una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica di incidente di cui alla lettera b), che comprenda:
|
e) | in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale di cui alla lettera d), una relazione sui progressi in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell' incidente. |
3. Un soggetto dell'Unione informa gli omologhi pertinenti degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro in cui ha sede del fatto che si è verificato un incidente significativo, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
4. I soggetti_dell'Unione notificano, tra l'altro, eventuali informazioni che consentano al CERT-UE di determinare l'impatto su diversi soggetti, l'impatto sullo Stato membro ospitante o l'impatto transfrontaliero a seguito di un incidente significativo. Fatto salvo l'articolo 12, la sola notifica non espone il soggetto dell'Unione a una maggiore responsabilità.
5. Se del caso, i soggetti_dell'Unione comunicano, senza indebito ritardo, agli utenti dei sistemi informativi e di rete interessati, o di altre componenti dell'ambiente TIC, che sono potenzialmente interessati da un incidente significativo o una minaccia_informatica significativa e, se del caso, che devono adottare misure di attenuazione, qualsiasi misura o azione correttiva che possano adottare in risposta a tale incidente o minaccia. Se del caso, i soggetti_dell'Unione informano tali utenti della minaccia_informatica significativa stessa.
6. Qualora un incidente significativo o una minaccia_informatica significativa interessi un sistema_informativo_e_di_rete o una componente dell'ambiente TIC di un soggetto dell'Unione intenzionalmente connesso con l'ambiente TIC di un altro soggetto dell'Unione, il CERT-UE emette una segnalazione di cibersicurezza.
7. I soggetti_dell'Unione, su richiesta del CERT-UE, forniscono senza indebito ritardo al CERT-UE le informazioni digitali generate dall'uso dei dispositivi elettronici coinvolti nei loro rispettivi incidenti. Il CERT-UE può fornire ulteriori dettagli sui tipi di informazioni di cui ha bisogno ai fini della consapevolezza situazionale e della risposta agli incidenti.
8. Il CERT-UE trasmette ogni tre mesi all'IICB, all'ENISA, all'EU INTCEN e alla rete CSIRT una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati su incidenti significativi, incidenti, minacce informatiche, quasi incidenti e vulnerabilità a norma dell'articolo 20 e sugli incidenti significativi notificati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. La relazione di sintesi costituisce un contributo alla relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell’Unione adottata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.
9. Entro l'8 luglio 2024, l'IICB emana indirizzi o raccomandazioni che precisano ulteriormente le modalità, il formato e il contenuto della segnalazione a norma del presente articolo. Nell'elaborare tali indirizzi o raccomandazioni, l'IICB tiene conto degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2022/2555, che specificano il tipo di informazioni, il formato e la procedura di notifica. Il CERT-UE diffonde gli adeguati dettagli tecnici che consentano l'adozione di misure proattive di rilevamento, risposta agli incidenti o attenuazione da parte dei soggetti_dell'Unione.
10. Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente articolo non comprendono:
a) | le ICUE; |
b) | le informazioni la cui ulteriore distribuzione è stata esclusa mediante un contrassegno visibile, a meno che la loro condivisione con il CERT-UE non sia stata esplicitamente consentita. |
Articolo 22
Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione
1. Fungendo da piattaforma per lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza e coordinamento della risposta in caso di incidenti, il CERT-UE facilita la circolazione delle informazioni riguardo agli incidenti, alle minacce informatiche, alle vulnerabilità e ai quasi incidenti tra:
a) | i soggetti_dell'Unione; |
b) | gli omologhi di cui agli articoli 17 e 18. |
2. Il CERT-UE, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, facilita il coordinamento fra i soggetti_dell'Unione in materia di risposta agli incidenti, anche tramite:
a) | il contributo a una comunicazione esterna coerente; |
b) | il sostegno reciproco, come la condivisione di informazioni pertinenti per i soggetti_dell'Unione o la fornitura di assistenza, se del caso direttamente in loco; |
c) | l'uso ottimale delle risorse operative; |
d) | il coordinamento con altri meccanismi di risposta alle crisi a livello dell'Unione. |
3. Il CERT-UE, in stretta cooperazione con l'ENISA, sostiene i soggetti_dell'Unione per quanto riguarda la consapevolezza situazionale degli incidenti, delle minacce informatiche, delle vulnerabilità e dei quasi incidenti, nonché la condivisione dei pertinenti sviluppi nel settore della cibersicurezza.
4. Entro l'8 gennaio 2025, l'IICB, sulla base di una proposta del CERT-UE, adotta indirizzi o raccomandazioni sul coordinamento della risposta in caso di incidenti e sulla cooperazione in caso di incidenti significativi. In caso di sospetta natura penale di un incidente, il CERT-UE fornisce consulenza su come segnalare l' incidente alle autorità di contrasto senza indebito ritardo.
5. A seguito di una richiesta specifica di uno Stato membro e con l'approvazione dei soggetti_dell'Unione interessati, il CERT-UE può rivolgersi a esperti dell'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4, per contribuire alla risposta a un incidente grave che ha un impatto in tale Stato membro o a un incidente di cibersicurezza su vasta scala conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2022/2555. Le norme specifiche sull'accesso e il ricorso agli esperti tecnici dei soggetti_dell'Unione sono approvate dall'IICB su proposta del CERT-UE.
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