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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT cercato: 'segnalare' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 8

Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

1.   Senza indebito ritardo e comunque entro l'8 settembre 2025, ogni soggetto dell'Unione adotta misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, sotto la vigilanza del livello_di_dirigenza_più_elevato, per gestire i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti. Tenendo conto dello stato delle conoscenze e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, tali misure garantiscono un livello di sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete in tutto l'ambiente TIC commisurato ai rischi posti per la cibersicurezza. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, è tenuto debitamente conto del grado di esposizione del soggetto dell'Unione ai rischi per la cibersicurezza, delle sue dimensioni, della probabilità che si verifichino incidenti e della loro gravità, compreso il loro impatto sociale, economico e interistituzionale.

2.   Nell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza, i soggetti_dell'Unione trattano almeno gli ambiti seguenti:

a)

la politica in materia di cibersicurezza, comprese le misure necessarie per conseguire gli obiettivi e le priorità di cui all'articolo 6 e al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

le politiche di analisi dei rischi per la cibersicurezza e di sicurezza dei sistemi informativi;

c)

gli obiettivi strategici relativi all'uso dei servizi di cloud computing;

d)

un audit sulla cibersicurezza, se del caso, che può includere una valutazione dei rischi per la cibersicurezza, della vulnerabilità e delle minacce informatiche, e i test di penetrazione effettuati periodicamente da un fornitore privato affidabile;

e)

l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit sulla cibersicurezza di cui alla lettera d) mediante aggiornamenti delle politiche e della cibersicurezza;

f)

l'organizzazione della cibersicurezza, compresa la definizione di ruoli e responsabilità;

g)

la gestione delle risorse, compresi l'inventario delle risorse TIC e la cartografia della rete TIC;

h)

la sicurezza delle risorse umane e il controllo degli accessi;

i)

la sicurezza delle operazioni;

j)

la sicurezza delle comunicazioni;

k)

l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi, comprese le politiche in materia di gestione e divulgazione delle vulnerabilità;

l)

se possibile, le politiche in materia di trasparenza del codice sorgente;

m)

la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto dell'Unione e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi;

n)

la gestione_degli_incidenti e la cooperazione con il CERT-UE, ad esempio mantenendo il controllo della sicurezza e le pratiche di registrazione;

o)

la gestione della continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e la gestione delle crisi; e

p)

la promozione e lo sviluppo di programmi di educazione, competenze, sensibilizzazione, esercizio e formazione in materia di cibersicurezza.

Ai fini del primo comma, lettera m), i soggetti_dell'Unione tengono conto delle vulnerabilità specifiche di ciascun fornitore diretto e prestatore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei loro fornitori e prestatori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

3.   I soggetti_dell'Unione adottano almeno le seguenti misure specifiche di gestione dei rischi per la cibersicurezza:

a)

disposizioni tecniche per consentire e sostenere il telelavoro;

b)

provvedimenti concreti per compiere progressi verso i principi fiducia zero;

c)

l'uso dell'autenticazione a più fattori come norma in tutti i sistemi informativi e di rete;

d)

l'uso della crittografia e della cifratura, in particolare della cifratura end-to-end, e della firma elettronica sicura;

e)

se del caso, comunicazioni vocali, video e testuali sicure e sistemi di comunicazione di emergenza sicuri all'interno del soggetto dell'Unione;

f)

misure proattive per l'identificazione e la rimozione di software maligni e spyware;

g)

l'introduzione di una catena di approvvigionamento del software sicura, attraverso criteri di sviluppo e valutazione sicuri del software;

h)

l'istituzione e l'adozione di programmi di formazione sulla cibersicurezza commisurati ai compiti prescritti e alle capacità attese, per il livello_di_dirigenza_più_elevato e per i membri del personale del soggetto dell'Unione incaricati di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;

i)

la regolare formazione del personale in materia di cibersicurezza;

j)

se del caso, la partecipazione nelle analisi dei rischi di interconnettività tra i soggetti_dell'Unione;

k)

il rafforzamento delle norme relative agli appalti, per facilitare il conseguimento di un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso:

i)

l'eliminazione degli ostacoli contrattuali che limitano la condivisione delle informazioni sugli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche fra i prestatori di servizi TIC e il CERT-UE;

ii)

gli obblighi contrattuali di segnalare gli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche, così come di avere predisposti adeguati meccanismi di risposta e controllo in caso di incidenti.

Articolo 22

Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione

1.   Fungendo da piattaforma per lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza e coordinamento della risposta in caso di incidenti, il CERT-UE facilita la circolazione delle informazioni riguardo agli incidenti, alle minacce informatiche, alle vulnerabilità e ai quasi incidenti tra:

a)

i soggetti_dell'Unione;

b)

gli omologhi di cui agli articoli 17 e 18.

2.   Il CERT-UE, se del caso in stretta cooperazione con l'ENISA, facilita il coordinamento fra i soggetti_dell'Unione in materia di risposta agli incidenti, anche tramite:

a)

il contributo a una comunicazione esterna coerente;

b)

il sostegno reciproco, come la condivisione di informazioni pertinenti per i soggetti_dell'Unione o la fornitura di assistenza, se del caso direttamente in loco;

c)

l'uso ottimale delle risorse operative;

d)

il coordinamento con altri meccanismi di risposta alle crisi a livello dell'Unione.

3.   Il CERT-UE, in stretta cooperazione con l'ENISA, sostiene i soggetti_dell'Unione per quanto riguarda la consapevolezza situazionale degli incidenti, delle minacce informatiche, delle vulnerabilità e dei quasi incidenti, nonché la condivisione dei pertinenti sviluppi nel settore della cibersicurezza.

4.   Entro l'8 gennaio 2025, l'IICB, sulla base di una proposta del CERT-UE, adotta indirizzi o raccomandazioni sul coordinamento della risposta in caso di incidenti e sulla cooperazione in caso di incidenti significativi. In caso di sospetta natura penale di un incidente, il CERT-UE fornisce consulenza su come segnalare l' incidente alle autorità di contrasto senza indebito ritardo.

5.   A seguito di una richiesta specifica di uno Stato membro e con l'approvazione dei soggetti_dell'Unione interessati, il CERT-UE può rivolgersi a esperti dell'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4, per contribuire alla risposta a un incidente grave che ha un impatto in tale Stato membro o a un incidente di cibersicurezza su vasta scala conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2022/2555. Le norme specifiche sull'accesso e il ricorso agli esperti tecnici dei soggetti_dell'Unione sono approvate dall'IICB su proposta del CERT-UE.


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