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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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2023/2841 IT cercato: 'istituiti' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;

2)

« sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;

3)

« sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;

4)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

5)

« livello_di_dirigenza_più_elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;

6)

« quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;

7)

« incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

8)

« incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione;

9)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;

10)

« gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

11)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

12)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;

13)

« vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;

14)

«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;

15)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 10

Comitato interistituzionale per la cibersicurezza

1.   È istituito un comitato interistituzionale per la cibersicurezza (IICB).

2.   L'IICB ha il compito di:

a)

controllare e sostenere l'attuazione del presente regolamento da parte dei soggetti_dell'Unione;

b)

vigilare sull'attuazione delle priorità e degli obiettivi generali da parte del CERT-UE e imprimere a tale centro una direzione strategica.

3.   L'IICB è composto da:

a)

un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti soggetti:

i)

il Parlamento europeo;

ii)

il Consiglio europeo;

iii)

il Consiglio dell'Unione europea;

iv)

la Commissione;

v)

la Corte di giustizia dell'Unione europea;

vi)

la Banca centrale europea;

vii)

la Corte dei conti;

viii)

il Servizio europeo per l'azione esterna;

ix)

il Comitato economico e sociale europeo;

x)

il Comitato europeo delle regioni;

xi)

la Banca europea per gli investimenti;

xii)

il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca;

xiii)

l'ENISA;

xiv)

il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);

xv)

l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;

b)

tre rappresentanti designati dalla rete delle agenzie dell'Unione (EUAN) su proposta del suo comitato consultivo TIC per difendere gli interessi degli organi e degli organismi dell'Unione che gestiscono il proprio ambiente TIC diversi da quelli di cui alla lettera a).

I soggetti_dell'Unione rappresentati nell'IICB mirano a conseguire l'equilibrio di genere tra i rappresentanti designati.

4.   I membri dell'IICB possono farsi assistere da un supplente. Altri rappresentanti dei soggetti_dell'Unione di cui al paragrafo 3 o di altri soggetti_dell'Unione possono essere invitati dal presidente ad assistere alle riunioni dell'IICB senza avere diritto di voto.

5.   Il direttore del CERT-UE e i presidenti del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e della rete EU-CyCLONe, istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2022/2555, o i loro supplenti possono partecipare alle riunioni dell'IICB in qualità di osservatori. In casi eccezionali l'IICB può decidere diversamente, conformemente al proprio regolamento interno.

6.   L'IICB adotta il proprio regolamento interno.

7.   L'IICB designa un presidente, conformemente al proprio regolamento interno, tra i suoi membri per un periodo di tre anni. Il supplente del presidente diventa membro a pieno titolo dell'IICB per la stessa durata.

8.   L'IICB si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del presidente, su richiesta del CERT-UE o su richiesta di uno dei membri.

9.   Ciascun membro dell'IICB dispone di un voto. Le decisioni dell'IICB sono adottate a maggioranza semplice, salvo ove il presente regolamento disponga diversamente. Il presidente dell'IICB non dispone di un voto, tranne in caso di parità di voti, nel qual caso può esprimere il voto decisivo.

10.   L'IICB può deliberare mediante una procedura scritta semplificata avviata conformemente al proprio regolamento interno. In base a tale procedura la pertinente decisione è considerata approvata entro il termine fissato dal presidente, salvo obiezioni da parte di uno dei membri.

11.   Le funzioni di segretariato dell'IICB sono espletate dalla Commissione e il segretariato rende conto al presidente dell'IICB.

12.   I rappresentanti nominati dall'EUAN trasmettono le decisioni dell'IICB ai membri dell'EUAN. Ogni membro dell'EUAN ha la facoltà di sottoporre a tali rappresentanti o al presidente dell'IICB ogni questione che ritenga debba essere portata all'attenzione di tale comitato.

13.   L'IICB può istituire un comitato esecutivo che lo assista nel suo lavoro e può delegare a tale comitato alcuni dei suoi compiti e poteri. L'IICB stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo, compresi i suoi compiti e i suoi poteri, e il mandato dei suoi membri.

14.   Entro l'8 gennaio 2025 e successivamente a cadenza annuale, l'IICB presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento e precisa, in particolare, la portata della cooperazione del CERT-UE con i suoi omologhi degli Stati membri in ciascuno Stato membro. La relazione costituisce un contributo alla relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell'Unione adottata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 17

Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri

1.   Il CERT-UE coopera e scambia informazioni con omologhi degli Stati membri senza indebito ritardo, in particolare con gli CSIRT designati o istituiti a norma dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555 o, se del caso, con le autorità competenti e i punti di contatto unici designati o istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, riguardo a incidenti, minacce informatiche, vulnerabilità, quasi incidenti, possibili contromisure e migliori pratiche e su tutte le questioni pertinenti per migliorare la protezione degli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione, anche mediante la rete CSIRT istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555. Il CERT-UE sostiene la Commissione in seno all'EU-CyCLONe istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555 in merito alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala.

2.   Quando viene a conoscenza di un incidente significativo che si verifica nel territorio di uno Stato membro, il CERT-UE informa senza indugio gli omologhi pertinenti di quello Stato membro, in conformità del paragrafo 1.

3.   A condizione che i dati personali siano protetti conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, il CERT-UE scambia senza indebito ritardo informazioni pertinenti specifiche su un incidente con gli omologhi degli Stati membri per facilitare il rilevamento di minacce informatiche o incidenti analoghi o per contribuire all'analisi di un incidente, senza l'autorizzazione del soggetto dell'Unione interessato. Il CERT-UE scambia informazioni specifiche su un incidente che rivelino l’identità del bersaglio dell’ incidente di cibersicurezza solo in uno dei casi seguenti:

a)

il soggetto dell'Unione interessato vi acconsente;

b)

il soggetto dell'Unione interessato non vi acconsente come stabilito alla lettera a), ma la diffusione dell'identità del soggetto dell'Unione interessato aumenterebbe la probabilità di evitare o attenuare incidenti altrove;

c)

il soggetto dell'Unione interessato ha già reso pubblico il proprio coinvolgimento.

Le decisioni di scambiare informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del bersaglio a norma del primo comma, lettera b), sono avallate dal direttore del CERT-UE. Prima di emettere tale decisione, il CERT-UE contatta per iscritto il soggetto dell'Unione interessato, spiegando chiaramente in che modo la divulgazione della sua identità contribuirebbe a evitare o attenuare incidenti altrove. Il direttore del CERT-UE fornisce la spiegazione e chiede esplicitamente al soggetto dell'Unione di dichiarare se acconsente entro un termine stabilito. Il direttore del CERT-UE informa inoltre il soggetto dell'Unione che, alla luce della spiegazione fornita, si riserva il diritto di divulgare le informazioni anche in assenza di consenso. Il soggetto dell'Unione interessato è informato prima che le informazioni siano divulgate.


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