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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« soggetti_dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;

2)

« sistema_informativo_e_di_rete»: un sistema_informativo_e_di_rete quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;

3)

« sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete»: la sicurezza_dei_sistemi_informativi_e_di_rete quale definita all'articolo 6, punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;

4)

« cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;

5)

« livello_di_dirigenza_più_elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;

6)

« quasi_ incidente»: un quasi_ incidente quale definito all'articolo 6, punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;

7)

« incidente»: un incidente quale definito all'articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

8)

« incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti_dell'Unione;

9)

« incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all'articolo 6, punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;

10)

« gestione_degli_incidenti»: la gestione_degli_incidenti quale definita all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;

11)

« minaccia_informatica»: una minaccia_informatica quale definita all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;

12)

« minaccia_informatica significativa»: una minaccia_informatica significativa quale definita all'articolo 6, punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;

13)

« vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all'articolo 6, punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;

14)

«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all'articolo 6, punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;

15)

« servizio_di_cloud_computing»: un servizio_di_cloud_computing quale definito all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 6

Quadro di gestione, di governance e di controllo dei rischi

1.   Entro l'8 aprile 2025, ogni soggetto dell'Unione, dopo aver effettuato un riesame iniziale della cibersicurezza, come un audit, istituisce un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza («quadro»). L'istituzione del quadro è soggetta alla vigilanza del livello_di_dirigenza_più_elevato del soggetto dell'Unione ed è sotto la sua responsabilità.

2.   Il quadro interessa la totalità dell'ambiente TIC non riservato del soggetto dell'Unione interessato, compresi ogni ambiente TIC e la rete di tecnologie operative in loco, le risorse e i servizi esternalizzati in ambienti di cloud computing od ospitati da terzi, i dispositivi mobili, le reti interne, le reti professionali non connesse a Internet e qualsiasi dispositivo connesso a tali ambienti («ambiente TIC»). Il quadro è basato su un approccio multirischio.

3.   Il quadro garantisce un livello elevato di cibersicurezza e stabilisce le politiche interne in materia di cibersicurezza, comprensive di obiettivi e priorità, per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché i ruoli e le responsabilità del personale del soggetto dell'Unione incaricato di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento. Il quadro comprende anche meccanismi per misurare l'efficacia dell'attuazione.

4.   Il quadro è riesaminato periodicamente in considerazione dell'evoluzione dei rischi per la cibersicurezza e almeno ogni quattro anni. Se del caso e a seguito di una richiesta del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10, il quadro di un soggetto dell'Unione può essere aggiornato sulla base degli orientamenti del CERT-UE sugli incidenti identificati o sulle eventuali lacune osservate nell'attuazione del presente regolamento.

5.   Il livello_di_dirigenza_più_elevato di ciascun soggetto dell'Unione è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e vigila sul rispetto degli obblighi relativi al quadro da parte della propria organizzazione.

6.   Se del caso e fatta salva la sua responsabilità per l'attuazione del presente regolamento, il livello_di_dirigenza_più_elevato di ciascun soggetto dell'Unione può delegare obblighi specifici a norma del presente regolamento ad alti funzionari ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari o ad altri funzionari di livello equivalente, in seno al soggetto dell'Unione interessato. Indipendentemente da tale delega, il livello di gestione più elevato può essere ritenuto responsabile delle violazioni del presente regolamento da parte del soggetto dell'Unione interessato.

7.   Ogni soggetto dell'Unione dispone di meccanismi efficaci per garantire che un'adeguata percentuale della dotazione di bilancio destinata alle TIC sia spesa per la cibersicurezza. Nel fissare tale percentuale è tenuto debitamente conto del quadro.

8.   Ogni soggetto dell'Unione nomina un responsabile locale per la cibersicurezza o una funzione equivalente come punto di contatto unico per tutti gli aspetti della cibersicurezza. Il responsabile locale per la cibersicurezza agevola l'attuazione del presente regolamento e riferisce direttamente al livello_di_dirigenza_più_elevato a cadenza periodica in merito allo stato di attuazione. Fermo restando che il responsabile locale per la cibersicurezza è il punto di contatto unico in ciascun soggetto dell'Unione, un soggetto dell'Unione può delegare determinati compiti del responsabile locale per la cibersicurezza in relazione all'attuazione del presente regolamento al CERT-UE sulla base di un accordo sul livello dei servizi concluso tra tale soggetto dell'Unione e il CERT-UE, oppure tali compiti possono essere condivisi tra vari soggetti_dell'Unione. In caso di delega di tali compiti al CERT-UE, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 decide se la fornitura di tale servizio fa parte dei servizi di base del CERT-UE, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie del soggetto dell'Unione interessato. Ciascun soggetto dell'Unione notifica senza indebito ritardo al CERT-UE il responsabile locale per la cibersicurezza nominato e le eventuali modifiche successive.

Il CERT-UE istituisce un elenco dei responsabili locali per la cibersicurezza nominati e lo mantiene aggiornato.

9.   Gli alti funzionari di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari o gli altri funzionari di livello equivalente di ciascun soggetto dell'Unione, così come tutti i membri pertinenti del personale incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza e dell’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, seguono periodicamente attività di formazione specifiche al fine di acquisire conoscenze e competenze sufficienti per comprendere e valutare i rischi per la cibersicurezza, le pratiche di gestione degli stessi e il loro impatto sulle attività del soggetto dell'Unione.

Articolo 11

Compiti dell'IICB

Nell'esercizio delle sue responsabilità l'IICB, in particolare:

a)

fornisce orientamenti al direttore del CERT-UE;

b)

controlla e vigila efficacemente sull'attuazione del presente regolamento e sostiene i soggetti_dell'Unione nel rafforzamento della loro cibersicurezza, anche, se del caso, richiedendo relazioni ad hoc ai soggetti_dell'Unione e al CERT-UE;

c)

previa discussione strategica, adotta una strategia pluriennale per innalzare il livello di cibersicurezza nei soggetti_dell'Unione, valuta tale strategia periodicamente e comunque ogni cinque anni e, ove necessario, la modifica;

d)

stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi per lo svolgimento di riesami inter pares volontari da parte di soggetti_dell'Unione, al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza e migliorare le capacità di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, garantendo che tali riesami inter pares siano condotti da esperti di cibersicurezza designati da un soggetto dell'Unione diverso da quello sottoposto al riesame e che la metodologia si basi sull'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555 e sia, se del caso, adattata ai soggetti_dell'Unione;

e)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il programma di lavoro annuale del CERT-UE e ne controlla l'attuazione;

f)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e ogni suo aggiornamento;

g)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, la pianificazione finanziaria annuale delle entrate e delle spese, anche in materia di personale, per le attività del CERT-UE;

h)

approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, le modalità degli accordi sul livello dei servizi;

i)

esamina e approva la relazione annuale elaborata dal direttore del CERT-UE riguardante le attività del CERT-UE, nonché la gestione dei fondi da parte di quest'ultimo;

j)

approva e controlla gli indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE stabiliti sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE;

k)

approva gli accordi di cooperazione, gli accordi sul livello dei servizi o i contratti tra il CERT-UE e altri soggetti ai sensi dell'articolo 18;

l)

adotta indirizzi e raccomandazioni sulla base di una proposta del CERT-UE conformemente all'articolo 14 e dà istruzione al CERT-UE di emanare, ritirare o modificare una proposta relativa a indirizzi o raccomandazioni, o un invito a intervenire;

m)

istituisce gruppi di consulenza tecnica con compiti specifici per assistere l'IICB nel suo operato, approva il loro mandato e ne designa i rispettivi presidenti;

n)

riceve e valuta i documenti e le relazioni presentati dai soggetti_dell'Unione a norma del presente regolamento, come le valutazioni di maturità della cibersicurezza;

o)

facilita l'istituzione di un gruppo informale di responsabili locali della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, con il sostegno dell'ENISA, allo scopo di scambiare migliori pratiche e informazioni in relazione all'attuazione del presente regolamento;

p)

tenendo conto delle informazioni sui rischi di cibersicurezza individuati e degli insegnamenti tratti dal CERT-UE, controlla l'adeguatezza degli accordi di interconnettività tra gli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione e fornisce consulenza su eventuali miglioramenti;

q)

istituisce un piano di gestione delle crisi informatiche al fine di sostenere, a livello operativo, la gestione coordinata degli incidenti gravi che colpiscono i soggetti_dell'Unione e al fine di contribuire allo scambio regolare di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'impatto e l'entità degli incidenti gravi e i possibili modi per attenuarne gli effetti;

r)

coordina l'adozione dei piani individuali di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

s)

adotta raccomandazioni relative alla sicurezza delle catene di approvvigionamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera m), tenendo conto dei risultati delle valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi di sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555 per sostenere i soggetti_dell'Unione nell'adozione di misure di gestione dei rischi di cibersicurezza efficaci e proporzionate.

Articolo 18

Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi

1.   Il CERT-UE può cooperare con omologhi nell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 17 che siano soggetti ai requisiti dell'Unione in materia di cibersicurezza, compresi omologhi di settori specifici, riguardo a strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche, procedure e migliori pratiche, nonché minacce informatiche e vulnerabilità. Per procedere a qualsiasi cooperazione con tali omologhi, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso. Se il CERT-UE istituisce una cooperazione con tali omologhi, ne informa gli omologhi degli Stati membri pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro in cui è situato l’omologo. Ove applicabile e opportuno, tale cooperazione e le relative condizioni, anche per quanto riguarda la cibersicurezza, la protezione dei dati e il trattamento delle informazioni, sono stabilite in specifici accordi di riservatezza, quali contratti o accordi amministrativi. Gli accordi di riservatezza non sono subordinati all’approvazione preventiva dell’IICB, ma il suo presidente ne è informato. In caso di necessità urgente e imminente di scambiare informazioni sulla cibersicurezza nell’interesse dei soggetti dell’Unione o di un’altra parte, il CERT-UE può farlo con un soggetto le cui competenze, capacità e conoscenze specifiche sono legittimamente necessarie per rispondere a tale necessità urgente e imminente, anche se il CERT-UE non dispone di un accordo di riservatezza con tale soggetto. In tali casi il CERT-UE informa immediatamente il presidente dell’IICB e riferisce all’IICB mediante relazioni o riunioni periodiche.

2.   Il CERT-UE può cooperare con partner, quali i soggetti commerciali, compresi i soggetti di settori specifici, le organizzazioni internazionali, gli enti nazionali non dell’Unione o i singoli esperti, al fine di raccogliere informazioni su minacce informatiche generali e specifiche, quasi incidenti, vulnerabilità e possibili contromisure. Per procedere a una più ampia cooperazione con tali partner, il CERT-UE chiede l'approvazione preventiva dell'IICB caso per caso.

3.   Con il consenso del soggetto dell'Unione interessato da un incidente e a condizione che esista un accordo o un contratto di non divulgazione con l’omologo o il partner interessato, il CERT-UE può fornire informazioni in merito all' incidente specifico agli omologhi o ai partner di cui ai paragrafi 1 e 2 unicamente al fine di contribuire alla sua analisi.

CAPO V

COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 23

Gestione degli incidenti gravi

1.   Al fine di sostenere a livello operativo la gestione coordinata degli incidenti gravi che interessano i soggetti_dell'Unione e per contribuire allo scambio periodico di informazioni pertinenti tra i soggetti_dell'Unione e con gli Stati membri, l'IICB istituisce, a norma dell'articolo 11, lettera q), un piano di gestione delle crisi informatiche basato sulle attività di cui all'articolo 22, paragrafo 2, in stretta cooperazione con il CERT-UE e l'ENISA. Il piano di gestione delle crisi informatiche comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

disposizioni relative al coordinamento e al flusso di informazioni tra i soggetti_dell'Unione per la gestione_degli_incidenti gravi a livello operativo;

b)

procedure operative standard comuni;

c)

una tassonomia comune della gravità degli incidenti gravi e dei punti di innesco delle crisi;

d)

esercitazioni periodiche;

e)

canali di comunicazione sicuri da utilizzare.

2.   Fatto salvo il piano di gestione delle crisi informatiche istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2555, il rappresentante della Commissione nell'IICB è il punto di contatto per la condivisione delle informazioni pertinenti in relazione agli incidenti gravi con EU-CyCLONe.

3.   Il CERT-UE coordina, fra i soggetti_dell'Unione, la gestione_degli_incidenti gravi. Tiene un inventario delle competenze tecniche disponibili che risulterebbero necessarie per la risposta agli incidenti in caso di incidenti gravi e assiste l'IICB nel coordinare i piani di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione per gli incidenti gravi di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4.   I soggetti_dell'Unione contribuiscono all'inventario delle competenze tecniche fornendo un elenco annualmente aggiornato di esperti disponibili al loro interno, che specifichi le loro capacità tecniche.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.

(2)  Direttiva (EU) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

(3)  Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

(4)  Accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e la Banca europea per gli investimenti sull'organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT-UE) (GU C 12 del 13.1.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(6)  Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)   GU C 258 del 5.7.2022, pag. 10.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)



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