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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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Articolo 10

Comitato interistituzionale per la cibersicurezza

1.   È istituito un comitato interistituzionale per la cibersicurezza (IICB).

2.   L'IICB ha il compito di:

a)

controllare e sostenere l'attuazione del presente regolamento da parte dei soggetti_dell'Unione;

b)

vigilare sull'attuazione delle priorità e degli obiettivi generali da parte del CERT-UE e imprimere a tale centro una direzione strategica.

3.   L'IICB è composto da:

a)

un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti soggetti:

i)

il Parlamento europeo;

ii)

il Consiglio europeo;

iii)

il Consiglio dell'Unione europea;

iv)

la Commissione;

v)

la Corte di giustizia dell'Unione europea;

vi)

la Banca centrale europea;

vii)

la Corte dei conti;

viii)

il Servizio europeo per l'azione esterna;

ix)

il Comitato economico e sociale europeo;

x)

il Comitato europeo delle regioni;

xi)

la Banca europea per gli investimenti;

xii)

il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca;

xiii)

l'ENISA;

xiv)

il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);

xv)

l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;

b)

tre rappresentanti designati dalla rete delle agenzie dell'Unione (EUAN) su proposta del suo comitato consultivo TIC per difendere gli interessi degli organi e degli organismi dell'Unione che gestiscono il proprio ambiente TIC diversi da quelli di cui alla lettera a).

I soggetti_dell'Unione rappresentati nell'IICB mirano a conseguire l'equilibrio di genere tra i rappresentanti designati.

4.   I membri dell'IICB possono farsi assistere da un supplente. Altri rappresentanti dei soggetti_dell'Unione di cui al paragrafo 3 o di altri soggetti_dell'Unione possono essere invitati dal presidente ad assistere alle riunioni dell'IICB senza avere diritto di voto.

5.   Il direttore del CERT-UE e i presidenti del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e della rete EU-CyCLONe, istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2022/2555, o i loro supplenti possono partecipare alle riunioni dell'IICB in qualità di osservatori. In casi eccezionali l'IICB può decidere diversamente, conformemente al proprio regolamento interno.

6.   L'IICB adotta il proprio regolamento interno.

7.   L'IICB designa un presidente, conformemente al proprio regolamento interno, tra i suoi membri per un periodo di tre anni. Il supplente del presidente diventa membro a pieno titolo dell'IICB per la stessa durata.

8.   L'IICB si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del presidente, su richiesta del CERT-UE o su richiesta di uno dei membri.

9.   Ciascun membro dell'IICB dispone di un voto. Le decisioni dell'IICB sono adottate a maggioranza semplice, salvo ove il presente regolamento disponga diversamente. Il presidente dell'IICB non dispone di un voto, tranne in caso di parità di voti, nel qual caso può esprimere il voto decisivo.

10.   L'IICB può deliberare mediante una procedura scritta semplificata avviata conformemente al proprio regolamento interno. In base a tale procedura la pertinente decisione è considerata approvata entro il termine fissato dal presidente, salvo obiezioni da parte di uno dei membri.

11.   Le funzioni di segretariato dell'IICB sono espletate dalla Commissione e il segretariato rende conto al presidente dell'IICB.

12.   I rappresentanti nominati dall'EUAN trasmettono le decisioni dell'IICB ai membri dell'EUAN. Ogni membro dell'EUAN ha la facoltà di sottoporre a tali rappresentanti o al presidente dell'IICB ogni questione che ritenga debba essere portata all'attenzione di tale comitato.

13.   L'IICB può istituire un comitato esecutivo che lo assista nel suo lavoro e può delegare a tale comitato alcuni dei suoi compiti e poteri. L'IICB stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo, compresi i suoi compiti e i suoi poteri, e il mandato dei suoi membri.

14.   Entro l'8 gennaio 2025 e successivamente a cadenza annuale, l'IICB presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento e precisa, in particolare, la portata della cooperazione del CERT-UE con i suoi omologhi degli Stati membri in ciascuno Stato membro. La relazione costituisce un contributo alla relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell'Unione adottata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 17

Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri

1.   Il CERT-UE coopera e scambia informazioni con omologhi degli Stati membri senza indebito ritardo, in particolare con gli CSIRT designati o istituiti a norma dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555 o, se del caso, con le autorità competenti e i punti di contatto unici designati o istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, riguardo a incidenti, minacce informatiche, vulnerabilità, quasi incidenti, possibili contromisure e migliori pratiche e su tutte le questioni pertinenti per migliorare la protezione degli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione, anche mediante la rete CSIRT istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555. Il CERT-UE sostiene la Commissione in seno all'EU-CyCLONe istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555 in merito alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala.

2.   Quando viene a conoscenza di un incidente significativo che si verifica nel territorio di uno Stato membro, il CERT-UE informa senza indugio gli omologhi pertinenti di quello Stato membro, in conformità del paragrafo 1.

3.   A condizione che i dati personali siano protetti conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, il CERT-UE scambia senza indebito ritardo informazioni pertinenti specifiche su un incidente con gli omologhi degli Stati membri per facilitare il rilevamento di minacce informatiche o incidenti analoghi o per contribuire all'analisi di un incidente, senza l'autorizzazione del soggetto dell'Unione interessato. Il CERT-UE scambia informazioni specifiche su un incidente che rivelino l’identità del bersaglio dell’ incidente di cibersicurezza solo in uno dei casi seguenti:

a)

il soggetto dell'Unione interessato vi acconsente;

b)

il soggetto dell'Unione interessato non vi acconsente come stabilito alla lettera a), ma la diffusione dell'identità del soggetto dell'Unione interessato aumenterebbe la probabilità di evitare o attenuare incidenti altrove;

c)

il soggetto dell'Unione interessato ha già reso pubblico il proprio coinvolgimento.

Le decisioni di scambiare informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del bersaglio a norma del primo comma, lettera b), sono avallate dal direttore del CERT-UE. Prima di emettere tale decisione, il CERT-UE contatta per iscritto il soggetto dell'Unione interessato, spiegando chiaramente in che modo la divulgazione della sua identità contribuirebbe a evitare o attenuare incidenti altrove. Il direttore del CERT-UE fornisce la spiegazione e chiede esplicitamente al soggetto dell'Unione di dichiarare se acconsente entro un termine stabilito. Il direttore del CERT-UE informa inoltre il soggetto dell'Unione che, alla luce della spiegazione fornita, si riserva il diritto di divulgare le informazioni anche in assenza di consenso. Il soggetto dell'Unione interessato è informato prima che le informazioni siano divulgate.

Articolo 20

Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza

1.   Su base volontaria, i soggetti_dell'Unione possono notificare e fornire informazioni al CERT-UE sugli incidenti, le minacce informatiche, i quasi incidenti e le vulnerabilità che li interessano. Il CERT-UE garantisce la disponibilità di mezzi di comunicazione efficaci, con un livello elevato di tracciabilità, riservatezza e affidabilità, per agevolare la condivisione delle informazioni con i soggetti_dell'Unione. Nel trattare le notifiche, il CERT-UE può dare la priorità al trattamento delle notifiche obbligatorie rispetto alle notifiche volontarie. Fatto salvo l'articolo 12, la notifica volontaria non deve avere l'effetto di imporre al soggetto dell'Unione che la effettua alcun obbligo aggiuntivo cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse trasmesso la notifica.

2.   Per svolgere la missione e i compiti conferitigli a norma dell'articolo 13, il CERT-UE può chiedere ai soggetti_dell'Unione di fornirgli informazioni tratte dai loro rispettivi inventari dei sistemi TIC, comprese le informazioni relative alle minacce informatiche, ai quasi incidenti, alle vulnerabilità, agli indicatori di compromissione, agli allarmi di cibersicurezza e alle raccomandazioni riguardanti la configurazione degli strumenti di cibersicurezza al fine di rilevare gli incidenti. Il soggetto dell'Unione cui è rivolta tale domanda trasmette senza indebito ritardo le informazioni richieste e ogni loro successivo aggiornamento.

3.   Il CERT-UE può scambiare con i soggetti_dell'Unione informazioni specifiche su un incidente che rivelino l'identità del soggetto dell'Unione interessato dall’ incidente, a condizione che quest’ultimo vi acconsenta. Ove rifiuti il consenso, il soggetto dell'Unione fornisce al CERT-UE i motivi a sostegno di tale decisione.

4.   I soggetti_dell'Unione condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, informazioni relative al completamento dei piani di cibersicurezza.

5.   L'IICB o il CERT-UE, a seconda dei casi, condividono con il Parlamento europeo e il Consiglio, su richiesta, indirizzi, raccomandazioni e inviti ad agire.

6.   Gli obblighi di condivisione stabiliti nel presente articolo non comprendono:

a)

le ICUE;

b)

le informazioni la cui ulteriore distribuzione è stata esclusa mediante un contrassegno visibile, a meno che la loro condivisione con il CERT-UE non sia stata esplicitamente consentita.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.

(2)  Direttiva (EU) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

(3)  Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

(4)  Accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e la Banca europea per gli investimenti sull'organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT-UE) (GU C 12 del 13.1.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(6)  Raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)   GU C 258 del 5.7.2022, pag. 10.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)



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