(24) La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico.
Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato.
Oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati_personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell’ambito di tali modelli commerciali.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali.
I dati_personali potrebbero essere forniti all’ operatore_economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’ operatore_economico utilizzi gli eventuali dati_personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali prevede un elenco esaustivo di fondamenti giuridici per il trattamento lecito dei dati_personali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali all’ operatore_economico.
Ad esempio, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nel caso in cui il nome e l’indirizzo email forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media siano utilizzati per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti digitali o servizi digitali o non conformi agli obblighi di legge.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi nel caso in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati_personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’ operatore_economico.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
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(50) Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente per recuperare i contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, di Unione o di uno specifico settore industriale.
In questo contesto, la Commissione potrebbe chiedere l’elaborazione di norme internazionali e a livello di Unione e la redazione di un codice di condotta da parte delle associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l’attuazione uniforme della presente direttiva.
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(60) Fatto salvo il diritto fondamentale alla protezione della vita privata, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati_personali del consumatore, il consumatore dovrebbe cooperare con l’ operatore_economico per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente_digitale utilizzando i mezzi tecnici disponibili che siano meno intrusivi possibile per il consumatore.
In molti casi ciò può avvenire trasmettendo all’ operatore_economico segnalazioni di incidenti generate automaticamente o informazioni dettagliate sulla connessione Internet del consumatore.
Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui anche facendo il miglior uso di tutti i mezzi possibili non esiste altra soluzione, può essere necessario che i consumatori consentano l’accesso virtuale al loro ambiente_digitale.
Tuttavia, se il consumatore non coopera con l’ operatore_economico il consumatore era stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione, dovrebbe spettare al consumatore dimostrare non solo che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è conforme al contratto, ma anche che il contenuto_digitale o il servizio_digitale non era conforme al momento della fornitura dello stesso se il contratto prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura ovvero, se il contratto prevede una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, nel corso della durata del contratto.
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