(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
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(56) Il contenuto_digitale o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una fornitura singola, per esempio quando i consumatori scaricano un libro elettronico e lo archiviano sul loro dispositivo personale.
Analogamente, la fornitura può consistere in una serie di dette forniture singole, per esempio quando i consumatori ricevono un link per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana.
L’elemento distintivo di questa categoria di contenuto_digitale o servizio_digitale è il fatto che i consumatori hanno successivamente la possibilità di accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale e di utilizzarlo a tempo indeterminato.
In tali casi, la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale dovrebbe essere valutata al momento della fornitura e, pertanto, l’ operatore_economico dovrebbe essere unicamente responsabile di eventuali difetti di conformità esistenti al momento in cui avviene la fornitura singola o ciascuna singola fornitura.
Al fine di garantire la certezza giuridica, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero poter contare su un periodo minimo armonizzato durante il quale l’ operatore_economico è considerato responsabile per eventuali difetti di conformità.
Per quanto riguarda i contratti che prevedono una singola fornitura o una serie di singole forniture del contenuto_digitale o del servizio_digitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’ operatore_economico sia responsabile per almeno due anni dal momento della fornitura se, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile soltanto per difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura.
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(57) I contenuti digitali o i servizi digitali potrebbero inoltre essere forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo.
La fornitura continuativa può includere casi in cui l’ operatore_economico mette a disposizione dei consumatori un servizio_digitale per un periodo di tempo determinato o indeterminato, come un contratto di archiviazione su cloud di due anni o l’iscrizione a una piattaforma dei social media a tempo indeterminato.
L’elemento distintivo di questa categoria è il fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato. È pertanto giustificato che, in tali casi, l’ operatore_economico sia soltanto responsabile del difetto di conformità che si manifesta durante tale periodo di tempo.
L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.
Casi quali la trasmissione in streaming di un videoclip dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.
Anche i casi in cui elementi specifici del contenuto_digitale o del servizio_digitale sono messi a disposizione periodicamente, o in diverse occasioni per la durata determinata del contratto, o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato, dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo, ad esempio quando il contratto prevede che una copia del software antivirus possa essere utilizzato per un anno e sia automaticamente aggiornato il primo giorno del mese durante tale periodo, o che l’ operatore_economico rilasci aggiornamenti ogniqualvolta diventino disponibili nuove caratteristiche di un gioco digitale, e il contenuto o il servizio_digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato.
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(58) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire i termini nazionali di prescrizione.
Tali termini, tuttavia, non dovrebbero impedire ai consumatori di esercitare i loro diritti in tutto il periodo di tempo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
Mentre la presente direttiva non dovrebbe pertanto armonizzare l’inizio della decorrenza dei termini nazionali di prescrizione, dovrebbe tuttavia garantire che detti termini consentano comunque ai consumatori di esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano almeno nel periodo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
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