(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
- = -
(50) Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente per recuperare i contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, di Unione o di uno specifico settore industriale.
In questo contesto, la Commissione potrebbe chiedere l’elaborazione di norme internazionali e a livello di Unione e la redazione di un codice di condotta da parte delle associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l’attuazione uniforme della presente direttiva.
- = -
(53) Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da limitazioni imposte dal titolare di diritti di proprietà intellettuale in conformità del diritto in materia di proprietà intellettuale.
Tali restrizioni possono derivare dall’accordo di licenza con l’utente finale nel quadro del quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito al consumatore.
Ciò può verificarsi quando, ad esempio, l’accordo di licenza con l’utente finale vieta al consumatore di utilizzare determinate caratteristiche relative alla funzionalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
A motivo di tali restrizioni il contenuto_digitale o il servizio_digitale potrebbe violare i requisiti oggettivi di conformità stabiliti nella presente direttiva, se riguardano caratteristiche che sono abituali di contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi.
In tali casi il consumatore dovrebbe poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per difetto di conformità nei confronti dell’ operatore_economico che ha fornito il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
L’ operatore_economico dovrebbe poter evitare tale responsabilità soltanto se soddisfa le condizioni di deroga ai requisiti oggettivi di conformità di cui alla presente direttiva, ossia soltanto se l’ operatore_economico informa specificamente il consumatore, prima della conclusione del contratto, del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si scosta dai requisiti oggettivi di conformità e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento.
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(54) I vizi giuridici costituiscono una questione particolarmente importante nell’ambito dei contenuti digitali o dei servizi digitali, che sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da una violazione dei diritti di terzi.
Tale violazione potrebbe effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto_digitale o del servizio_digitale o di alcune sue componenti, ad esempio, se il consumatore non può accedere affatto al contenuto_digitale o al servizio_digitale o se non può accedervi legalmente.
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il terzo costringe legittimamente l’ operatore_economico a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l’offerta del contenuto_digitale o del servizio_digitale in questione, o che il consumatore non può utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza violare la legge.
In caso di violazione dei diritti di terzi da cui deriva una restrizione che impedisce o limita l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe aver diritto ad avvalersi dei rimedi per difetto di conformità, a meno che il diritto nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione, ad esempio per violazione della garanzia giuridica contro l’evizione.
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(70) Il consumatore potrebbe essere scoraggiato dall’avvalersi dei rimedi per difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel caso in cui sia privato dell’accesso a un contenuto diverso dai dati_personali, che il consumatore stesso ha fornito o creato mediante l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Al fine di assicurare che il consumatore goda di un’efficace protezione in relazione al diritto di risolvere il contratto, l’ operatore_economico dovrebbe pertanto, su richiesta del consumatore, mettere a disposizione di quest’ultimo tale contenuto una volta risolto il contratto.
- = -
(77) Qualora una modifica incida negativamente, in modo non trascurabile, sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, quest’ultimo dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo a seguito della modifica in questione.
In alternativa, l’ operatore_economico può decidere di consentire al consumatore di mantenere l’accesso al contenuto_digitale o al servizio_digitale senza costi aggiuntivi, senza la modifica e in conformità, nel qual caso il consumatore non dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto.
Tuttavia, qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale che l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere non rispetti più i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe poter contare sui rimedi per difetto di conformità previsti dalla presente direttiva.
Se i requisiti per una modifica quali indicati nella presente direttiva non sono soddisfatti e la modifica dà luogo a un difetto di conformità, dovrebbero restare salvi i diritti del consumatore al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, quali previsti dalla presente direttiva.
Allo stesso modo, qualora, successivamente a una modifica, si verifichi un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale non imputabile alla modifica, il consumatore dovrebbe continuare a poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per il difetto di conformità in relazione al contenuto_digitale o al servizio_digitale in questione.
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