keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
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- consumatore 8
- operatore_economico 7
- contenuto_digitale 7
- servizio_digitale 7
- prova 5
- l’ 5
- conformità 5
- momento 4
- all’articolo 4
- carico 4
- difetto 4
- fornito 4
- riguardo 4
- dell’ 3
- requisiti 3
- casi 3
- l’onere 3
- paragrafi 3
- fatto 3
- contratto 3
- informato 2
- caso 2
- chiaro 2
- modo 2
- conforme 2
- periodo 2
- comprensibile 2
- evidente 2
- risulti 2
- conclusione 2
- fosse 2
- nei 2
- collabora 2
- ambiente_digitale 2
- specificato 1
- causa 1
- seconda 1
- tecnicamente 1
- risieda 1
- nell’ 1
- l’obbligo 1
- collaborazione 1
- limitato 1
- mezzi 1
- fine 1
- disponibili 1
- meno 1
- intrusivi 1
- accertare 1
- onere 1
Articolo 12
Onere della prova
1. L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 5 è a carico dell’ operatore_economico.
2. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito.
3. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.
4. I paragrafi 2e 3 non si applicano nel caso in cui l’ operatore_economico dimostri che l’ ambiente_digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale e nel caso in cui l’ operatore_economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
5. Il consumatore collabora con l’ operatore_economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al momento specificato all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell’ ambiente_digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l’ operatore_economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.
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