(1) Il potenziale di crescita del commercio elettronico nell’Unione non è ancora stato sfruttato pienamente.
La Strategia per il mercato unico digitale in Europa affronta in modo olistico i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nell’Unione al fine di liberare tale potenziale.
Garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali da parte delle imprese, può contribuire a promuovere l’economia digitale dell’Unione e stimolare la crescita globale.
- = -
(4) Se offrono contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera, le imprese, in particolare le PMI, devono spesso affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, e all’incertezza giuridica.
Le imprese sostengono inoltre i costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disparità nell’ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.
- = -
(8) I consumatori dovrebbero beneficiare di diritti armonizzati nell’ambito della fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali, che forniscano un elevato livello di protezione.
Essi dovrebbero potersi avvalere di diritti imperativi chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o servizi digitali o vi accedono da altre parti dell’Unione.
La disponibilità di tali diritti dovrebbe rafforzare la loro fiducia nell’acquisto di contenuti digitali o di servizi digitali.
Ciò dovrebbe contribuire anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all’introduzione di una serie di diritti chiari che dovrebbero consentire loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali o ai servizi digitali.
- = -
(11) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme comuni relative a determinate prescrizioni concernenti i contratti tra operatori economici e consumatori per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori renderebbero più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
Agli Stati membri non è consentito, nell’ambito di applicazione della presente direttiva, imporre ulteriori prescrizioni formali o sostanziali.
Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre norme sull’inversione dell’onere della prova che siano differenti da quelle previste dalla presente direttiva, né l’obbligo per il consumatore di notificare all’ operatore_economico il difetto di conformità entro un periodo determinato.
- = -
(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
- = -
(17) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell’ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore e a quali condizioni.
- = -
(19) La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti digitali e di servizi digitali e alla loro fornitura.
Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di « contenuto_digitale» o di « servizio_digitale», la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l’altro, programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l’archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l’accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing e nei media sociali.
Dal momento che esistono numerosi modi per fornire il contenuto_digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l’autorizzazione all’accesso a capacità di archiviazione di contenuto_digitale o l’accesso all’uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto_digitale o del servizio_digitale o per darvi accesso.
Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a Internet.
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(21) La direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni_con_elementi_digitali.
Per « beni_con_elementi_digitali» dovrebbero intendersi i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Il contenuto_digitale o un servizio_digitale che sia incorporato nei beni o con essi interconnesso in tal modo dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 se è fornito insieme ai beni nel quadro di un contratto di vendita concernente tali beni.
Il fatto che la fornitura del contenuto o del servizio_digitale incorporato o interconnesso sia parte del contratto di vendita con il venditore dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altre persone o per conto del venditore o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video sarebbe considerata quale facente parte del contratto di vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
- = -
(22) Al contrario, se la mancanza del contenuto_digitale o del servizio_digitale incorporato o interconnesso non impedisce lo svolgimento delle funzioni dei beni, o se il consumatore conclude un contratto di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali che non è parte di un contratto di vendita concernente beni_con_elementi_digitali, detto contratto dovrebbe considerarsi distinto dal contratto sulla vendita di beni, anche qualora il venditore agisca da intermediario in relazione a tale secondo contratto con l’ operatore_economico terzo, e potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Se, per esempio, un consumatore scarica un’applicazione di giochi da un app store su uno smartphone, il contratto di fornitura dell’applicazione di giochi è distinto dal contratto di vendita dello smartphone stesso.
Pertanto, la direttiva (UE) 2019/771 potrebbe applicarsi solo al contratto di vendita concernente lo smartphone, mentre la fornitura dell’applicazione di giochi potrebbe rientrare nella presente direttiva, se le condizioni della presente direttiva sono soddisfatte.
Un altro esempio è dato dal caso in cui sia espressamente convenuto che il consumatore acquisti uno smartphone senza uno specifico sistema operativo e il consumatore concluda successivamente un contratto di fornitura di un sistema operativo con terzi.
In tal caso, la fornitura del sistema operativo acquistato separatamente non dovrebbe far parte dei contratti di vendita e quindi non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 ma potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, se le condizioni di questa direttiva sono soddisfatte.
- = -
(24) La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico.
Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato.
Oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati_personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell’ambito di tali modelli commerciali.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali.
I dati_personali potrebbero essere forniti all’ operatore_economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’ operatore_economico utilizzi gli eventuali dati_personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali prevede un elenco esaustivo di fondamenti giuridici per il trattamento lecito dei dati_personali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali all’ operatore_economico.
Ad esempio, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nel caso in cui il nome e l’indirizzo email forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media siano utilizzati per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti digitali o servizi digitali o non conformi agli obblighi di legge.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi nel caso in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati_personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’ operatore_economico.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
- = -
(31) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contenuti digitali o ai servizi digitali forniti a un pubblico nell’ambito di uno spettacolo artistico o di altro tipo, ad esempio nel caso di una proiezione cinematografica digitale o di uno spettacolo teatrale audiovisivo.
La presente direttiva dovrebbe tuttavia essere applicata qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito a un pubblico mediante trasmissione di segnale, come nel caso dei servizi di televisione digitale.
- = -
(33) I contenuti digitali o i servizi digitali sono spesso combinati alla fornitura di beni o di altri servizi e offerti al consumatore nell’ambito di uno stesso contratto che comprende un pacchetto di elementi diversi, quali la fornitura di servizi di televisione digitale e l’acquisto di apparecchiature elettroniche.
In tali casi il contratto tra il consumatore e l’ operatore_economico comprende elementi di un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali ma anche elementi di altri tipi di contratto, quali i contratti di vendita di beni o servizi.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto agli elementi del contratto complessivo che consistono nella fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Gli altri elementi del contratto dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti a norma del diritto nazionale, oppure, se del caso, da altre normative dell’Unione che disciplinano un settore o una materia specifici.
Analogamente, il diritto nazionale dovrebbe disciplinare gli effetti che la risoluzione di un elemento di un contratto a pacchetto potrebbe avere sugli altri elementi di tale contratto a pacchetto.
Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni specifiche per settore della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che disciplinano i contratti a pacchetto, se un operatore_economico offre, conformemente a tale direttiva, un contenuto_digitale o un servizio_digitale in combinazione con un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero o un servizio di accesso a Internet, le disposizioni della presente direttiva relative alla modifica del contenuto_digitale non dovrebbero applicarsi all’elemento del pacchetto costituito da contenuto_digitale o servizi digitali.
Al contrario, è opportuno che a tutti gli elementi del pacchetto, ivi compresi il contenuto_digitale o i servizi digitali, si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2018/1972.
- = -
(35) La pratica commerciale consistente nell’aggregare offerte di contenuto_digitale o di servizi digitali con la fornitura di beni o altri servizi è soggetta alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
Tale aggregazione non è di per sé vietata a norma della direttiva 2005/29/CE.
Ne è fatto tuttavia divieto ove sia ritenuta sleale a seguito di una valutazione dei singoli casi conformemente ai criteri di cui alla succitata direttiva.
Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza consente inoltre di affrontare le pratiche di vendita abbinata e aggregata qualora incidano sulla concorrenza e arrechino danno ai consumatori.
- = -
(37) L’esercizio delle attività rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe comportare il trattamento di dati_personali.
Il diritto dell’Unione presenta un quadro completo in materia di protezione dei dati_personali.
In particolare, la presente direttiva fa salvi il regolamento (UE) 2016/679 (12) e la direttiva 2002/58/CE (13) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale quadro si applica ai dati_personali trattati in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva.
Di conseguenza, i dati_personali dovrebbero essere raccolti o altrimenti trattati esclusivamente nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.
In caso di conflitto tra la presente direttiva e il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali, quest’ultimo dovrebbe prevalere.
- = -
(38) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le condizioni per il trattamento lecito dei dati_personali, dal momento che tale questione è specificamente disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679.
Di conseguenza, qualsiasi trattamento di dati_personali in relazione a contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva è lecito solo se è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo ai fondamenti giuridici per il trattamento dei dati_personali.
Quando il trattamento dei dati_personali si basa su un consenso, segnatamente a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, si applicano le disposizioni specifiche di tale regolamento, comprese quelle relative alle condizioni per valutare se il consenso sia stato o meno liberamente prestato.
La presente direttiva non dovrebbe disciplinare la validità del consenso prestato.
Il regolamento (UE) 2016/679 include inoltre diritti esaustivi in materia di cancellazione e portabilità dei dati.
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare tali diritti, che si applicano ai dati_personali forniti dal consumatore all’ operatore_economico o raccolti dall’ operatore_economico in relazione a qualsiasi contratto rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e in caso di risoluzione del contratto da parte del consumatore in conformità della presente direttiva.
- = -
(45) Ai fini della conformità e onde garantire che i consumatori non siano privati dei loro diritti, ad esempio nel caso in cui un contratto preveda standard eccessivamente bassi, il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe rispettare non solo i requisiti di conformità soggettivi, ma anche quelli oggettivi stabiliti nella presente direttiva.
La conformità dovrebbe essere valutata, tra l’altro, alla luce della finalità per la quale sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione che sono normali per un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo e che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi, in considerazione della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenuto conto di eventuali dichiarazioni pubbliche concernenti le caratteristiche specifiche del contenuto_digitale o del servizio_digitale rilasciate dall’ operatore_economico o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali o a loro nome.
- = -
(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
- = -
(50) nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente per recuperare i contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, di Unione o di uno specifico settore industriale.
In questo contesto, la Commissione potrebbe chiedere l’elaborazione di norme internazionali e a livello di Unione e la redazione di un codice di condotta da parte delle associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l’attuazione uniforme della presente direttiva.
- = -
(52) Per funzionare correttamente, il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere correttamente integrato nell’ambiente di software e hardware del consumatore.
La non conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che deriva da un’errata integrazione dovrebbe essere considerata un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale stesso, nel caso in cui l’ integrazione è stata effettuata dall’ operatore_economico o sotto il suo controllo, o dal consumatore sulla base di istruzioni per l’ integrazione dell’ operatore_economico e l’errata integrazione deriva da una carenza delle istruzioni necessarie per l’ integrazione, quali l’incompletezza o la mancanza di precisione che rendono le istruzioni di integrazione difficili da usare per il consumatore medio.
- = -
(54) I vizi giuridici costituiscono una questione particolarmente importante nell’ambito dei contenuti digitali o dei servizi digitali, che sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da una violazione dei diritti di terzi.
Tale violazione potrebbe effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto_digitale o del servizio_digitale o di alcune sue componenti, ad esempio, se il consumatore non può accedere affatto al contenuto_digitale o al servizio_digitale o se non può accedervi legalmente.
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il terzo costringe legittimamente l’ operatore_economico a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l’offerta del contenuto_digitale o del servizio_digitale in questione, o che il consumatore non può utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza violare la legge.
In caso di violazione dei diritti di terzi da cui deriva una restrizione che impedisce o limita l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe aver diritto ad avvalersi dei rimedi per difetto di conformità, a meno che il diritto nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione, ad esempio per violazione della garanzia giuridica contro l’evizione.
- = -
(69) Nel caso in cui il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico, quest’ultimo è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679.
Tali obblighi dovrebbero essere rispettati anche qualora il consumatore paghi un importo e fornisca dati_personali.
In caso di risoluzione del contratto, l’ operatore_economico dovrebbe anche astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.
In tale contenuto potrebbero rientrare immagini digitali, file video e audio e contenuti creati su dispositivi mobili.
Tuttavia, l’ operatore_economico dovrebbe avere il diritto di continuare ad utilizzare il contenuto fornito o creato dal consumatore nei casi in cui tale contenuto è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, o riguarda unicamente l’attività del consumatore, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato, o è stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone e se altri consumatori possono continuare a farne uso.
- = -
(71) Il consumatore dovrebbe avere il diritto di recuperare il contenuto entro un periodo di tempo ragionevole, senza impedimenti da parte dell’ operatore_economico, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nonché senza sostenere costi, ad eccezione dei costi generati dal proprio ambiente_digitale, ad esempio i costi di una connessione di rete, poiché tali costi non derivano specificamente dal recupero del contenuto.
Tuttavia, l’obbligo per l’ operatore_economico di rendere disponibile tale contenuto non dovrebbe applicarsi se il contenuto è utile soltanto nel contesto dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o riguarda unicamente l’attività del consumatore nell’ambito dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato.
In tali casi il contenuto è privo di utilità o interesse particolare per il consumatore, tenendo conto anche degli interessi dell’ operatore_economico.
Inoltre, l’obbligo per l’ operatore_economico di mettere a disposizione del consumatore, in caso di risoluzione del contratto, qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’ operatore_economico di non divulgare determinati contenuti in conformità del diritto applicabile.
- = -
(74) La presente direttiva dovrebbe contemplare anche le modifiche, quali ad esempio aggiornamenti e miglioramenti, apportate dagli operatori economici al contenuto_digitale o al servizio_digitale fornito o reso accessibile al consumatore per un determinato periodo di tempo.
Tenuto conto della natura in rapida evoluzione dei contenuti digitali e dei servizi digitali, tali aggiornamenti, miglioramenti o simili modifiche possono essere necessari e vanno spesso a vantaggio del consumatore.
Alcune modifiche, ad esempio quelle stabilite come aggiornamenti nel contratto, possono rientrare nell’impegno contrattuale.
Altre modifiche possono essere necessarie per soddisfare i requisiti oggettivi di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di cui alla presente direttiva.
Tuttavia, altre modifiche che devierebbero dai requisiti oggettivi di conformità e che sono prevedibili al momento della conclusione del contratto dovrebbero essere espressamente accettate dal consumatore al momento della conclusione del contratto.
- = -
(78) Il difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore è spesso dovuto a una delle operazioni che in una catena, che connette lo sviluppatore iniziale del contenuto_digitale all’ operatore_economico finale.
Benché l’ operatore_economico finale debba essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità, è importante garantire che l’ operatore_economico disponga di adeguati diritti nei confronti delle diverse persone della catena di operazioni, per poter assumere la responsabilità nei confronti del consumatore.
Tali diritti dovrebbero limitarsi alle operazioni commerciali e non dovrebbero pertanto riguardare le situazioni in cui l’ operatore_economico è responsabile nei confronti del consumatore per difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che comprende o si basa su un software fornito senza il pagamento di un prezzo e in licenza libera e aperta da una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni.
Tuttavia, è opportuno che siano gli Stati membri in base alla loro normativa nazionale applicabile ad individuare le persone della catena di operazioni nei confronti dei quali l’ operatore_economico finale può rivalersi e le modalità e le condizioni di tali azioni.
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